Il decreto sulla erogazione dei 500 euro per l’autoformazione è chiaro: la somma messa a disposizione di ciascun insegnante dovrà essere rendicontata.
In cosa debba consistere la rendicazione prevista dal decreto sul “bonus” di 500 euro non è affatto chiara e sarebbe bene che il Ministero spieghi al più presto come i docenti dovranno comportarsi.
In assenza di disposizioni chiare c’è il rischio che, alla fine dell’anno, molti insegnanti debbano restituire il “bonus” in toto o in parte.
I problemi non sono banali, anche se è del tutto evidente che alcune spese saranno – per loro natura – ammissibili senza troppo difficoltà. Sarà questo il caso, ad esempio, delle spese sostenute per corsi di specializzazione o master universitari, spese che normalmente si possono documentare esibendo la ricevuta di pagamento (copia del bonifico bancario o ricevuta del bollettino di conto corrente postale).
Per acquisti di un certo rilievo (per esempio un tablet) l’insegnante potrà certamente richiedere al fornitore una fattura o una ricevuta.
Più complicato appare invece il caso delle spese per i libri: sarà sufficiente lo scontrino fiscale anche se su di esso non è annotato il nominativo di chi ha effettuato l’acquisto? Il documento fiscale dovrà contenere anche l’elenco dettagliato dei libri o basterà una generica indicazione del tipo “Libri euro 35”. In questo caso come si potrà essere certi che si tratti davvero di libri finalizzati alla formazione professionale?
Più complicata ancora questione degli ingressi a musei e teatri: talora il biglietto di ingresso non è neppure uno scontrino fiscale e sarà pressochè impossibile per l’insegnante ottenere un documento “personalizzato” con nome e cognome.
C’è da augurarsi che il Miur fornisca in fretta indicazioni chiare e precise. Il rischio è che – a fine anno – alcune spese vengano considerate “non ammissibili”.
Ecco i commi 121-122-123 della legge n. 107 del 13 luglio 2015
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonchè le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015.
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