Con le Faq ministeriali su come spendere i 500 euro delle Carta del docente, emessi già busta paga, arriva pure l’elenco di ciò che non si può acquistare.
Per quanto riguarda il versante tecnologico, da Viale Trastevere è a giunto il pollice verso per toner, stampanti, pennette Usb, videocamere, pagamento del canone Rai o per la Pay Tv. E nemmeno i costi di connessione per la linea Adsl, perché non hanno nulla a che fare con il “software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente”.
Niente da fare neppure per gli ambiti smartphone, che molti docenti avrebbero invece preferito acquistare per poterne usufruire anche in chiave professionale grazie alle tanti funzioni e all’alta versatilità che ormai detengono questi strumenti. Il motivo, a detta del Miur, è semplice: sono tutti dispositivi che “hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche” e non quella formativa.
Nella lista “nera” figurano pure i corso di studio, che seppure svolti presso gli enti formativi accreditati dal Miur, non vengono rimborsati perché non riguardanti specificamente la formazione o il profilo professionale relativo al proprio insegnamento. Un docente di italiano, per intenderci, non potrà frequentare un corso di Matematica avanzata.
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Naturalmente, non saranno considerati rimborsabili dai revisori dei conti nemmeno tutti i corsi attinenti alla propria disciplina non compresi nella lista degli enti che hanno avuto il via libera da parte del dicastero di Viale Trastevere. Stesso discorso per coloro che intendono approfondire una lingua non italiana: saranno costretti a rivolgersi agli “Enti certificatori delle competenze in lingua straniera”.
Doccia fredda per i docenti che sognavano di utilizzare la card annuale, quest’anno trasformata in bonus, per l’acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali: il ministero dell’Istruzione ha detto che non sono rimborsabili biglietti di treni, aerei o navi sia pure per partecipare a eventi culturali.
Come non si possono realizzare spese dirette per seguire quelle sperimentazioni didattiche autonome che non rientrano nell’organizzazione delle “attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.
Diniego sicuro, infine, laddove a fine anno il docente di ruolo presenti alla propria segreterie ricevute relative a un corso di formazione organizzato nelle scuole che non sia coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.
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