Il personale docente educatore con contratto a tempo indeterminato ha diritto al bonus 500 euro.
È stato infatti accolto con sentenza 7769 del 6 luglio il ricorso presentato dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola Flc Cgil, Uil Scuola, Cisl Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams, oltre ad alcuni ricorrenti singoli, per ottenere l’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui specifica che “la carta del docente (e relativo importo nominale di 500 euro/annuo) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” e non invece anche al personale docente educatore con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche statali sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
In particolare, i ricorrenti hanno rilevato l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
- la formazione e l’aggiornamento professionale sono i capisaldi per lo sviluppo della professionalità del personale docente;
- la legge n. 107 del 2015 ha interessato, quanto alla cd. carta docente di cui all’articolo 1, commi 121 e seguenti, espressamente finalizzata alla formazione continua, tutto il personale docente;
- nell’ambito del personale docente rientrano, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. Scuola, anche gli educatori tra le cui funzioni, ai sensi del successivo articolo 127, è ricompreso anche l’aggiornamento professionale;
- i Convitti presso cui svolgono servizio gli educatori rientrano nell’ambito delle istituzioni scolastiche;
- l’esclusione degli educatori dal beneficio è irragionevole e immotivato;
- la predetta esclusione è in contrasto con l’articolo 6 del d.lgs. n. 368 del 2001 nonché con la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in quanto concretizza una disparità di trattamento ingiustificata alla luce delle funzioni assegnate al personale educatore nei convitti;
- la specificazione che la somma di cui alla predetta carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile non toglie che si tratta pur sempre di una somma di denaro erogata in relazione al servizio prestato e da prestare e pertanto la sua erogazione sarebbe doverosa per tutti i lavoratori appartenenti all’area docente;
- le misure finalizzate ad assicurare la formazione di cui all’articolo 35 della Costituzione devono rispettare il principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui al precedente articolo 3 della medesima Costituzione.
Per il Tar Lazio, il ricorso è fondato, pur con delle limitazioni.
Riguardo alla figura del personale educativo, il Giudice richiama il CCNL Scuola, dalla lettura del quale emerge “con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, la quale si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all’interno dell’area professionale del personale docente”.
Secondo il Tar, “da ciò consegue che il personale educativo, in quanto gli è attribuita una funzione precipua la quale, tuttavia, partecipa della funzione più prettamente di istruzione e formazione, deve essere equiparato, anche per lo specifico profilo di interesse in questa sede, al personale docente inteso in senso stretto”.
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Ma non solo. Anche la giurisprudenza prevalente è concorde nell’equiparazione tra le due figure professionali, pur nella piena consapevolezza della diversità delle specifiche funzioni a ciascuna figura professionale attribuite. Un esempio per tutti: l’ammissione ai PAS e l’equiparazione del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative rispetto al titolo abilitativo all’insegnamento nella scuola primaria (sentenza n. 7721/2014 del 18.7.2014).
Quindi, per il Tar, deve ritenersi che i commi 121 e ss. dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, nell’individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all’interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti quanto appunto alla scuola primaria. E, conseguentemente, nel medesimo senso deve essere interpretato il D.P.C.M. che ne costituisce applicazione.
Il tutto con una precisa limitazione: le predette considerazioni valgono solo per il personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, sia questo a tempo pieno o anche a tempo parziale.
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