Lo scorso 6 luglio, il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato unitariamente contro la mancata attribuzione della card di 500 euro al personale docente precario il TAR. Ne da notizia, sul proprio portale, la CISL Scuola. Il tribunale argomenta in sentenza 07767/2016che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”. “La motivazione appare francamente sorprendente – scrive la CISL Scuola – e riesce difficile individuare quali disposizioni, normative o contrattuali, possano indurre a ritenere che sussista una differenza sostanziale rispetto alle esigenze e/o agli obblighi di aggiornamento e formazione degli insegnanti, legata al loro essere o meno di ruolo.
Va considerato, inoltre – continua il sindacato – che l’erogazione del beneficio non è tanto legata all’assolvimento di obblighi contrattuali, ma piuttosto rivolta a riconoscere e incentivare azioni di auto-aggiornamento e in generale di arricchimento del bagaglio culturale e professionale, azioni quanto mai necessarie e utili per chi svolge un’attività di insegnamento e formazione. Questa ci sembra essere la ratio della norma, che rende illogica oltre che iniqua una formulazione dalla quale scaturisce una così palese e inaccettabile disparità di trattamento.
Siamo pertanto fermamente intenzionati a continuare con tutte le azioni necessarie perché sia affermato il riconoscimento di un diritto generale di tutti i docenti, senza alcuna discriminazione derivante dalla natura del loro rapporto di lavoro. Decisione diametralmente opposta, invece, assunta sempre dallo stesso TAR, per il personale educativo. In questo caso, il Tribunale, con sentenza 07769/2016 ha accolto la richiesta di annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui specifica che “la carta del docente (e relativo importo nominale di 500 euro/annuo) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” e non invece anche al personale docente educatore con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche statali. Nella sentenza, si afferma che “i commi 121 e ss. dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui, nell’individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all’interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti”.
Sentenza_TAR_Carta_dei_Docenti_precari.pdf
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