L’articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/16), ha disposto che ai figli nati (o adottati) dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Così come segnala la Flc Cgil, il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
L’importo è stato elevato a 1.500 euro annui per il 2019, 2020 e 2021 dalla legge di bilancio 2019 (Legge 145/18, art.1, comma 488).
A partire dalle ore 10 del 28 gennaio e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato: tutte le informazioni a questo link sul sito dell’INPS.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).
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