Con circolare n. 14 del 31 gennaio 2019 l’INPS ha fornito istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati per l’anno 2019.
In proposito, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 ha elevato l’importo del buono a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione necessaria, nel periodo di tempo ricompreso tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:
Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Il bonus richiesto potrà essere erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.
Nel caso in cui venga raggiunto il limite di spesa che per il 2019 è pari a 300 milioni di euro, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande.
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:
a) a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido). Il bonus viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata;
b) a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione). L’importo di 1500 euro è erogato in unica soluzione.
Per il bonus nido, alla presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa può essere allegata improrogabilmente entro e non oltre il 1° aprile 2020.
La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Il bonus asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza si asili nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Invece, se il beneficio è richiesto quale contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, alla domanda, che può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore, deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017”.
Tale attestazione deve indicare i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza) e attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
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