Pensionamento e previdenza

Bonus bebè, rilascio della procedura INPS di acquisizione delle domande

Con messaggio 1099 dell’11 marzo 2020 l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato nel 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

Rispetto all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di  ISEE e può spettare nei limiti di un importo minimo, anche per  ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore  ISEE.

Presentazione delle domande

La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

La procedura di presentazione telematica della domanda è raggiungibile dal sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità”, selezionando tra i risultati la Scheda Prestazione “Assegno di natalità (Bonus Bebè)” e cliccando poi all’interno della scheda sul pulsante “Accedi al servizio”.

Per accedere alla procedura è necessario possedere, in alternativa:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • identità SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli interessati possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale o tramite i Patronati.

Spetta all’Inps il pagamento mensile dell’assegno medesimo. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in 12 mensilità.

Per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda.

Lara La Gatta

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