Categorie: Precari

Bonus docenti 500 euro, il Consiglio di Stato dice no ai precari

Sono molti i docenti precari a chiedere a gran voce di ricevere il Bonus docenti di 500 euro riservato all’autoformazione. La misura è stata confermata anche per il prossimo anno, ma sempre per i soli docenti di ruolo.

Infatti, il Consiglio di Stato con la sentenza del 30 giugno 2017 ha ribadito quanto stabilito in precedenza dal TAR del Lazio (sentenza n°7917 del 2016) in merito al bonus insegnanti.

Secondo il Consiglio di Stato, questo contributo per legge non costituisce né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile.
Pertanto i docenti precari non possono usufruire del Bonus.

Il TAR evidenziava già che dal quadro normativo sussistente “consegue che la normativa specifica in materia è chiarissima e non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il personale docente e, quindi, anche il personale ad esso assimilato, come appunto il personale educativo dei convitti, alla luce delle considerazioni di cui al punto che precede, non di ruolo e con contratto a tempo determinato è escluso dalla cerchia dei destinatari della carta di cui trattasi”.

In questi due anni di Bonus 500 euro ci sono state polemiche su questa misura, con i precari che si lamentano di essere trattati come “docenti di serie B”. Anche quest’anno i sindacati si sono fatti portavoce più volte delle richieste dei precari, chiedendo al Ministero dell’Istruzione di estendere il bonus docenti di 500 euro anche a chi non ha una cattedra di titolarità.

Tuttavia, almeno per il momento, non sembrerebbero esserci profili di illegittimità: “alcuna illegittimità costituzionale è prospettabile con riferimento ai commi 121 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 107 del 2015, avuto riguardo all’oggetto dell’impugnazione in questa sede, ossia il D.P.C.M. e la conseguente nota ministeriale esplicativa, proprio in quanto i predetti commi disciplinano uno specifico strumento di formazione professionale del docente che si inserisce in un contesto più ampio in cui emerge con evidenza proprio l’obbligatorietà della formazione permanente in servizio del docente di ruolo che diviene attività funzionale del docente stesso.

 

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Fabrizio De Angelis

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