Nel mese di ottobre i docenti hanno ricevuto nei propri cedolini 500 euro per la formazione. Il bonus, dal prossimo anno, diventerà una Carta elettronica che potrà essere utilizzata per gli acquisti.
Con la nota 15219 del 15 ottobre 2016, il Miur aveva emanato le indicazioni operative in applicazione del DPCM 23 settembre 2015, sull’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 121 della legge 107/2015 (“Buona Scuola”).
Il Ministero aveva spiegato che nel caso la documentazione fosse risultata non conforme, incompleta, presentata oltre il termine o non presentata, la somma sarà recuperata con l’erogazione riferita al 2016/17. Inoltre, i rendiconti dovranno essere messi a disposizione dei revisori per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.
Con l’occasione, il Miur aveva annunciato l’emissione di una successiva nota, con la quale avrebbe fornito ulteriori dettagli riguardo all’attività di rendicontazione delle spese sostenute.
Di questa nota, ormai alla fine dell’anno scolastico, non c‘è alcuna traccia, nonostante le richieste di chiarimento dei Sindacati avanzate, da ultimo, nel mese di maggio.
Le scuole stanno quindi adottando procedure diverse: alcune hanno emanato circolari informative e predisposto modulistica ad hoc, altre hanno addirittura preparato piattaforme per l’inserimento dei dati direttamente dai docenti, altre ancora hanno lasciato tutto in standby in attesa di indicazioni operative dal Miur.
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Ad ogni modo, per i docenti interessati, riepiloghiamo quali sono le spese ammissibili, meglio esplicitate in alcune Faq pubblicate dal Miur :
- acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, e anche se non attinenti alla disciplina insegnata;
- hardware, come i PC, i computer portatili o notebook, i computer palmari, i tablet;
- software, come i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un docente (programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo);
- corsi di formazione (anche on-line) organizzati dagli enti accreditati, dalle università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca;
- corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master;
- corsi destinati specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerenti al proprio profilo professionale;
- corsi per lo studio di una lingua straniera all’estero, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ovvero dagli “Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell’Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani”;
- esame di certificazione di una lingua straniera, se l’esame è promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico;
- corso di formazione organizzato dalla propria o da altre scuole, purché coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”;
- rappresentazioni cinematografiche, ingressi ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, anche se non attinenti alla disciplina insegnata;
- attrezzature per la scuola come LIM o libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica.
- corso insieme ad altri docenti esterno al piano di formazione della scuola.
Invece, non è possibile fare rientrare i seguenti acquisti:
- smartphone, toner, cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere;
- abbonamenti per la linea Adsl;
- acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali.
Per quanto riguarda gli smartphone, ormai del tutto assimilabili ai tablet, i Sindacati hanno chiesto chiarimenti al Miur, ma per ora non hanno ottenuto risposta.
Così come sono state richieste precisazioni su rappresentazioni cinematografiche, ingressi ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, i cui biglietti spesso non sono nominativi: verranno ugualmente accettati?
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