Quella del “bonus merito” istituito con la legge 107/2015 sembra davvero una storia infinita.
E’ vero che il contratto nazionale sottoscritto nel 2018 prevede che la ripartizione del bonus sia soggetta a contrattazione di istituto ma è anche altrettanto vero che le prerogative del Comitato di valutazione non sono state modificate.
Allo stato attuale, quindi, il compito di stabilire i criteri generali spetta sempre al Comitato nella sua composizione “allargata”: docenti, dirigente scolastico, un esperto esterno designato dall’USR, un rappresentante dei genitori e – nella secondaria di secondo grado – uno degli studenti.
Negli anni passati in diverse scuole i collegi dei docenti si erano rifiutati di eleggere i propri rappresentanti all’interno del Comitato, in altri casi li avevano designati ma con la clausola che non avrebbero potuto deliberare in merito ai criteri di distribuzione del bonus.
Proprio come era accaduto, ad esempio, nell’Istituto comprensivo Orazio di Pomezia dove però, con il nuovo anno, la dirigente scolastica arrivata a settembre ha deciso di “annullare” la delibera adottata dal collegio dei docenti nel dicembre 2018.
Il collegio, all’epoca, aveva infatti approvato a larghissima maggioranza una mozione presentata da un gruppo di docenti con cui si impegnavano gli eletti nel Comitato ad astenersi dal definire i criteri per l’assegnazione del bonus.
Nell’annullare la delibera la dirigente obietta che il Collegio non può eleggere i propri rappresentanti nel Comitato con una sorta di vincolo di mandato.
Secondo la dirigente il collegio avrebbe deliberato su una materia non di sua competenza e proprio per questo l’atto sarebbe del tutto illegittimo e quindi annullabile dalla Amministrazione stessa anche in mancanza di ricorsi alle autorità preposte.
“A noi – risponde Stefano d’Errico, segretario nazionale Unicobas, sindacato che a suo tempo aveva sostenuto la protesta contro il bonus del collegio dei docenti dell’IC Orazio – pare che le osservazioni della dirigente siano debolissime, anzi del tutto irrilevanti. Intanto va detto che il dirigente, in quanto membro inter pares nel collegio dei docenti, è parte in causa e non ha alcun titolo per intervenire d’autorità in un contenzioso di questo genere e c’è poi da considerare che il dirigente precedente, non aveva adottato alcun atto formale contro la delibera”.
“Gli atti amministrativi – prosegue d’Errico – possono essere impugnati secondo regole ben precise: contro gli atti del collegio e del consiglio di istituto si può proporre ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, decorso il quale gli atti non possono più essere messi in discussione”.
“Infine – conclude il segretario Unicobas – una osservazione anche di natura procedurale: la dirigente, per il momento, si è limitata a proporre le sue considerazioni sulle decisioni legittimamente assunte dal collegio nel dicembre scorso ma non ha emesso un formale decreto di annullamento della delibera che, quindi, per noi continua a rimanere assolutamente valida e legittima. Anzi, proponiamo che questa strada venga percorsa anche da altre scuole in modo da smontare una volta per tutte il meccanismo del bonus premiale che non serve certamente a migliorare né le scuole né il trattamento economico dei docenti”.
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