Categorie: Attualità

Bonus mamma, come funziona e chi ne può usufruire

Da questa settimana è attivo il bonus mamma, ovvero una misura inserita nella legge di Bilancio 2017, che prevede l’erogazione da parte dell’INPS di 800 euro ad ogni figlio nato o adottato.

Anche se nel corso dell’approvazione si era paventata l’idea di erogare il Bonus in base all’Isee, l’INPS comunica che non c’è alcun limite di reddito.

Pertanto, tutte le mamme residenti in Italia, di cittadinanza italiana o comunitaria (e le non comunitarie in possesso di status di rifugiato politico o con permesso di soggiorno Ue per lungo periodo) che hanno partorito nel 2017 e le gestanti che hanno terminato il settimo mese di gravidanza possono richiederlo.

Come accennato in precedenza, hanno diritto al Bonus anche le madri che hanno ottenuto l’adozione o l’affido di un minore avvenuti dopo il primo gennaio 2017.

La domanda può essere presentata da tutte le madri dal settimo mese di gravidanza fino al primo anno dalla nascita per i bambini nati dopo il 4 maggio. Per chi invece fosse nato dal primo gennaio al 4 maggio l’anno di tempo inizia a decorrere da quest’ultima data.

Sono tre le modalità di presentazione della domanda:

–          Via web attraverso il portale INPS utilizzando il PIN

–          tramite il contact center integrato 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

–          enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Come si legge sul portale INPS, se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda. L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

Per ottenere il Bonus, la richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

  • presentazione del certificato in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata (art. 49, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla nascita – certificazione medico sanitaria”;
  • numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare online i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78 ;
  • indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  • per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

  • permesso di soggiorno. I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità ( circolare INPS del 27 febbraio 2017, n. 39 16 marzo 2017, n. 61 ) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda online (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità);
  • parto già avvenuto . La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;
  • adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • adozione/affidamento internazionale . Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione;
  • data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • adozione pronunciata nello stato estero . Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

 

 

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Fabrizio De Angelis

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