Anche a distanza di mesi dall’assegnazione del bonus merito, proseguono le polemiche in merito ai criteri stabiliti per destinare le somme ai docenti “meritevoli”. In particolare alcuni insegnanti riferiscono di non conoscere i criteri che hanno portato all’individuazione dei vincitori. Questo, se fosse vero, sarebbe molto grave, dato che i criteri di assegnazione devono essere pubblici.
Ricordiamo che il bonus merito dovrebbe entrare nella contrattazione collettiva nazionale che i sindacati stanno portando avanti con l’Aran
A tal proposito, il Miur in una FAQ dal titolo “Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull’assegnazione del bonus?”, spiega: “Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un’indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs.33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 971/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che ‘le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”.
Tuttavia, è bene ricordare, che i dirigenti scolastici non sono tenuti a pubblicare i nomi degli assegnatari ma solo i dati in forma aggregata: “Le pubbliche amministrazioni, prosegue la FAQ, pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.
Ad ogni modo, sono moltissimi i casi in cui le scuole decidono di pubblicare nomi e cognomi dei docenti beneficiari del bonus merito, spinti da un eccesso di trasparenza probabilmente.
Ricordiamo infine che i criteri di assegnazione vengono individuati dal dirigente scolastico che deve attenersi però ai criteri individuati da un comitato di valutazione composto da 3 insegnanti, 2 genitori e da un componente esterno selezionato dall’USR.
Un altro punto su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo agli esclusi dal bonus: infatti è bene sottolineare che chiunque sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.
Lo riporta un recente parere della Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando nel provvedimento che la mancata erogazione del bonus alla ricorrente, conferisce a quest’ultima, una posizione di interesse qualificato all’ostensione dei documenti relativi a quanti (i docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.
Pertanto, negare l’accesso agli atti, dove sono presenti non l’interpretazione del Ds, bensì i criteri oggettivi di assegnazione, è decisamente illegittimo.
A sostegno di ciò c’è anche una sentenza interessante dal Tar Lazio che conferma quanto appena detto: Secondo il giudice amministrativo, “l’istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990[..]”.
Sentenza Tar Lazio 9176 Del 3 Agosto 2017 Accesso Atti Bonus Docenti
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