Ci viene posto un quesito da un docente che vorrebbe chiarire la propria idea in merito all’assegnazione del bonus merito. Il docente chiede se i criteri per l’assegnazione del bonus devono essere rivisti annualmente e se quindi la loro durata è pari a 3 anni.
Per rispondere prendiamo come riferimento la legge 107/2015, in cui è previsto che il comitato di valutazione dovrà avere durata triennale. Una volta individuati i criteri di assegnazione delle risorse, i docenti “meritevoli” vengono premiati con un compenso stabilito dallo stesso comitato.
Tuttavia, in base alle disposizioni contenute nella legge 107/2015, non esiste alcun obbligo in merito alla revisione e rinnovamento dei criteri stabiliti al momento della formazione del comitato.
Pertanto, si ritiene che tali criteri siano validi per l’intero triennio di insediamento.
Ciò non vuol dire che tali criteri devono restare identici tutti gli anni: infatti, così come non esiste l’obbligo di rivederli annualmente, viceversa non esiste il divieto di sostituirli. Di conseguenza, se il comitato lo volesse, potrebbe modificare i criteri di assegnazione ogni anno.
I criteri devono essere pubblici!
E’ bene ribadire che, in merito ai criteri per l’assegnazione, il Miur in una FAQ dal titolo “Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull’assegnazione del bonus?”, spiega: “Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un’indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs.33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 971/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che ‘le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”.
Nessun obbligo a pubblicare i nomi dei vincitori
Tuttavia, è bene ricordare, che i dirigenti scolastici non sono tenuti a pubblicare i nomi degli assegnatari ma solo i dati in forma aggregata: “Le pubbliche amministrazioni, prosegue la FAQ, pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.
Ad ogni modo, sono moltissimi i casi in cui le scuole decidono di pubblicare nomi e cognomi dei docenti beneficiari del bonus merito, spinti da un eccesso di trasparenza probabilmente.
Il comitato di valutazione
Si ricorda che è il comma 129 della L 107/15, che ha modificato l’art. 11 del Dlgs 297/94 che disciplinava il “comitato per la
valutazione del servizio dei docenti”, ad introdurre il comitato per la valutazione dei docenti cheavrà durata di tre anni scolastici.
Tale comitato è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da composto da 3 insegnanti, 2 genitori e da un componente esterno selezionato dall’USR.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
– alla qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
– ai risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
– alle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Diritto di accesso agli atti con nominativi dei destinatari e importi
Un altro punto su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo agli esclusi dal bonus: infatti è bene sottolineare che chiunque sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.
A tal proposito c’è stato anche un chiarimento, contenuto nel parere espresso il 22 febbraio scorso dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale si era rivolto un docente che aveva presentato istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di assegnazione del ”bonus”, con natura di retribuzione accessoria.
In particolare, l’insegnante aveva richiesto la visione/estrazione copia:
- di ogni documentazione relativa ai dati riguardanti i nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività;
- gli importi del bonus per ogni voce;
- copia della documentazione riportante criteri adottati nell’escludere il sottoscritto, ed eventualmente alcuni docenti, e le motivazioni di detta esclusione.
Richiesta che il Dirigente scolastico aveva respinto.
La Commissione invece ha deciso che, nel caso in questione, “qualora non venisse consentito l’accesso, verrebbero disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità, che il citato art. 22, comma 2 (della legge 241/90 ndr), correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assi curare ai sensi dell’art. 97 della Costituzione”.
In precedenza, c’è stata anche una sentenza interessante dal Tar Lazio che conferma quanto appena detto: secondo il giudice amministrativo, “l’istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990[..]”.
Sentenza Tar Lazio 9176 Del 3 Agosto 2017 Accesso Atti Bonus Docenti