Molto interessante il decreto n.18144/2019 del 20 ottobre 2019 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri. Il Giudice condanna un DS per condotta antisindacale e spiega in modo specifico che l’aspetto economico del bonus del merito deve essere deciso in contrattazione di Istituto, ma spiega molte altre cose che riguardano il nuovo CCNL scuola 2016-2018.
Con decreto del 20.10.2019, il Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, nella persona del GUL
Dott.ssa Falcione, ha accolto integralmente un ricorso ex art. 28 legge 300/70 promosso
dalle articolazioni territoriali delle cinque organizzazioni sindacali più rappresentative nel
comparto scuola, FLC CGIL Roma Sud, Pomezia Castelli; CISL SCUOLA Roma Capitale e
Rieti; UIL SCUOLA RUA Territorio di Tivoli; SNALS – CONFSAL di Roma; FEDERAZIONE
GILDA UNAMS di Roma e provincia che, con l’ausilio dell’avvocato G. Magnani, avevano
denunciato la grave violazione delle prerogative e libertà sindacali da parte di un Dirigente
scolastico di un Istituto Professionale del Lazio.
Nel ricorso ex art. 28 erano stati evidenziati e documentati tutti i momenti più qualificanti
della condotta antisindacale ed il giudice del lavoro di Velletri, nel vagliare i molteplici
motivi di doglianza, li ha pienamente condivisi e recepiti in una motivazione che appare
di assoluta rilevanza proprio perché, con scrupolosa ed approfondita disamina della
condotta dirigenziale, il magistrato ha avuto modo di toccare e dirimere numerosi aspetti
e nodi della contrattazione di istituto che risultano di strettissima attualità in molte scuole.
Il giudice ha infatti censurato la complessiva condotta del dirigente scolastico, laddove
quest’ultimo:
1. non ha rispettato la tempistica prevista dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 né per l’avvio né per la conclusione della contrattazione di istituto;
2. non ha rispettato i precisi obblighi su di lui gravanti in materia di informazione
successiva (sugli emolumenti percepiti dal personale sui vari capitoli del salario
accessorio del 2017/18);
3. ha in ogni caso ostacolato e ritardato la normale negoziazione del contratto
integrativo di istituto con varie modalità;
4. ha adottato l’Atto Unilaterale dopo due mesi dall’ultimo incontro con i sindacati e lo
ha per giunta comunicato alle OO.SS. dopo quasi un mese dalla sua adozione;
5. ha liquidato definitivamente, ad anno scolastico ormai pressoché terminato,
compensi al personale scuola che lui stesso aveva unilateralmente individuato ad
inizio anno, senza dunque le necessarie coperture contrattuali;
6. a dispetto di quanto chiaramente previsto ex art. 40 comma 3 Ter del D.Lgs
165/2001 circa la natura (necessariamente provvisoria) del provvedimento, ha
utilizzato lo strumento dell’Atto unilaterale per disporre in via definitiva la
liquidazione dei compensi accessori all’intero personale scolastico;
7. ha riunito il Comitato di valutazione (da lui presieduto) per deliberare sui criteri per
la valorizzazione docenti, dopo l’ultimo incontro di contrattazione e senza farne
seguire nuovo tavolo per la contrattazione sulla parte economica del cd bonus
docenti;
8. ha fatto uscire dalla contabilità generale dell’Istituto – e dunque sottratto alla
contrattazione – le risorse del FIS a.s. 2005/06 che erano residuate dopo il pagamento
dei compensi accessori al personale scolastico (il Contratto Integrativo d’Istituto di
quell’anno non era stato a suo tempo definito);
9. a dispetto del CCNL Istruzione e Ricerca, si è ingiustamente rifiutato di sottoporre alla contrattazione le risorse del cosiddetto “Bonus Docenti” e della “alternanza
scuola/lavoro”.
In particolare riferendosi alla determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione
del personale docente (ex bonus), il giudice ha avuto modo di chiarire la corretta
procedura che deve essere adottata (in base al combinato disposto degli artt. 1 comma 126 e ss. della legge 107/2015 e 22 lett. c-4 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018):
il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma
129 art. 1 legge 107/2015), declinando i criteri contenuti nelle lettere a) b) e c) del
punto 3 del comma 129 senza discostarsene e soprattutto senza definire nessun
criterio inerente l’aspetto economico;
il tavolo della contrattazione definisce i criteri di attribuzione dei compensi, in base
alle attività (in analogia al resto del FIS);
Il Dirigente Scolastico assegna il compenso in base ai criteri definiti dal comitato di
valutazione e dalla contrattazione.
Quanto poi al requisito dell’attualità della condotta antisindacale, il Tribunale ha chiarito che “la condotta tenuta dal DS risulta gravemente lesiva del prestigio e dell’effettività
dell’azione delle organizzazioni ricorrenti, all’evidenza private delle loro primarie
prerogative di rappresentatività in una fase particolarmente delicata qual è la stipula del
contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di
lavoro.”
Infine, il Tribunale di Velletri, nel solco della giurisprudenza più autorevole e recente, ha
precisato significativamente che per riconoscere “…gli estremi della condotta antisindacale
di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore
di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni
sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da
parte del datore di lavoro…”.
In conclusione, nello specifico il giudice decreta: “All’accertamento della natura
antisindacale della condotta tenuta dall’amministrazione convenuta, consegue l’ordine di
rimuoverne gli effetti: a tal fine, va ordinato al Dirigente Scolastico pro-tempore di
effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per
esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo d’istituto e di affiggere il
presente decreto, per 30 giorni, nell’albo dell’istituto.”.
Le OOSS promotrici esprimono la loro piena soddisfazione per una sentenza che valorizza
l’importanza della contrattazione decentrata d’istituto legata ad una visione democratica e
partecipativa della vita scolastica.
Al contrario, il “dirigismo”, che alcune associazioni perseguono come modalità di governo
della scuola, esprime una visione tecnocratica, del tutto incompatibile con la natura pubblica della scuola dello Stato e incompatibile con la visione di una scuola vissuta come “comunità educante”.
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