Sul Bonus merito abbiamo scritto più volte, sottolineando le regole e le modalità con cui il dirigente scolastico deve assegnare il “premio” agli insegnanti che si sono distinti.
Se da un lato è noto il fatto che i criteri di assegnazione vengono individuati dal dirigente scolastico che deve attenersi però ai criteri selezionati da un comitato di valutazione composto da 3 insegnanti, 2 genitori e da un componente esterno selezionato dall’USR, è anche vero che spesso la pratica è ben diversa, con dirigenti che negano l’accesso agli atti ai docenti esclusi dal bonus.
A tal proposito, la “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha formulato un parere in merito al ricorso fatto da un docente non assegnatario del bonus, che era stato escluso dall’accesso agli atti, molto indicativo per la questione.
Grazie al parere della Commissione, si legge sul sito Scuola e Amministrazione.it, si può mettere un punto fermo sulla questione del bonus premiale, ovvero chiunque ne sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.
La Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti evidenziato nel provvedimento che la mancata erogazione del bonus alla ricorrente, conferisce a quest’ultima, una posizione di interesse qualificato all’ostensione dei documenti relativi a quanti (i docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.
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Abbiamo parlato dei criteri di trasparenza sull’assegnazione del bonus: ora, in base a quanto è accaduto, i criteri di assegnazione rappresentano, sulla base del disposto della Legge 107/2015, la cornice all’interno della quale esercita una discrezionalità “relativa” il Dirigente Scolastico, ossia una discrezionalità che si pone in relazione con tutto il resto (criteri, documentazione, rilevazione dei dati, motivazione ecc).
Pertanto, negare l’accesso agli atti, dove sono presenti non l’interpretazione del Ds, bensì i criteri oggettivi di assegnazione, è decisamente illegittimo.
E a questi criteri si aggiunge anche “l’esplicitazione degli strumenti utilizzati dal Dirigente Scolastico per rilevare le prestazioni dei docenti che si configurano come prova e giustificazione di quel miglioramento previsto dai tre “ambiti” indicati dalla norma in questione e che hanno generato l’attribuzione del bonus.
Pertanto, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, si legge ancora su Scuola e Amministrazione.
Infine, non guasta ricordare la faq 20 del Miur, dove si specifica che i dati devono essere pubblicati in forma aggregata, ma ciò non toglie che il Dirigente Scolastico deve comunicare al Comitato di valutazione le motivazioni delle sue scelte proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo.
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