Anche se una nota Aran del 29 agosto 2018, che contraddice un’altra nota Aran di luglio 2018, specifica che i criteri del bonus merito 2017/2018 sarebbero dovuti entrare in contrattazione di Istituto, quasi tutte le scuole non l’hanno fatto.
Il CCNL scuola 2006/2009, che ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL 2016-2018 resta vigente per tutte le parti non modificate dal nuovo contratto, all’art.6, comma 2, specifica che la contrattazione di Istituto delle singole scuole, si deve avviare all’inizio dell’anno scolastico, comunque non oltre il 15 settembre, e si deve concludere al massimo entro e non oltre il 30 novembre.
Bisogna sottolineare che la stragrande maggioranza delle contrattazioni di Istituto delle scuole italiane sono state chiuse entro il 30 novembre 2017, molto tempo prima del nuovo CCNL scuola 2016-2018 entrato in vigore il 19 aprile 2018. Per cui nessuna di queste contrattazioni di Istituto ha potuto recepire, per l’anno scolastico 2017-2018, le novità introdotte dal nuovo contratto collettivo nazionale.
Quindi in tantissime scuole non sono stati contrattati i criteri del bonus del merito come previsto dall’art.22, comma 4 lettera c4. In tale norma contrattuale, vigente dal 13 aprile 2018, è previsto che sono oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
L’art.40 del CCNL scuola 2016-2018 specifica che a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, diverse risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge, tra tali risorse è anche inserita la risorsa ( bonus del merito) indicata nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL.
La costituzione di questo fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in cui confluisce il bonus del merito dei docenti, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 ha fatto protendere Dirigenti scolastici ed RSU ad inserire in contrattazione di Istituto i criteri del bonus del merito a partire dal 2018/2019 e non dal 2017/2018, visto che ormai le contrattazioni sono state ormai chiuse e l’anno scolastico è ormai terminato.
Inaspettatamente e per le ragioni su esposte, arriva la nota Aran del 29 agosto 2018 che specifica: “Alla luce di quanto comunicato dall’ufficio di Gabinetto del Miur con propria nota 13 agosto u.s. prot. 22944, anche per l’anno scolastico 2017-2018, occorre attivare la contrattazione di cui trattasi”, questo in considerazione del fatto che le risorse del bonus del merito sono sopraggiunte alle scuole successivamente al 19 aprile 2018, data in cui è stato firmato il nuovo contratto scuola.
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