Alcuni docenti ci fanno osservare che la Dirigente scolastica del loro Liceo, stabilisce unilateralmente i criteri generali per la distribuzione del bonus del merito. Ci chiedono se tutto ciò è legittimo.
La Dirigente scolastica di un Liceo Scientifico calabrese, in cui è attivo l’unico indirizzo sportivo di una città capoluogo di provincia della Calabria, ha emanato, in data 14 giugno 2019, una circolare riguardante il bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente del suddetto Liceo. In un allegato di tale circolare, nominato “Criteri per la Valorizzazione del Merito” c’è scritto quanto segue: “Il D.S. valuterà dove fissare l’asticella che separerà l’ultimo dei premiati dal primo degli esclusi e/o se la varianza interna al gruppo dei premiandi giustifichi una distribuzione capitaria del bonus o una distribuzione differenziata su due o tre fasce da individuare su quote percentuali”.
Secondo questo criterio generale, la Ds potrebbe decidere a quanti docenti dare il premio in denaro e soprattutto quanto dare, secondo delle fasce decise unilateralmente dal Ds, ad ogni docente associato ad una o all’altra fascia di merito.
Ai sensi dell’art.22, comma 4, lettera c4), del Contratto Collettivo Nazionale della scuola 2016-2018 è bene sottolineare che il contratto di Istituto si occuperà anche dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
In buona sostanza il nuovo contratto scuola prevede che il bonus del merito dovrà passare in contrattazione di istituto diversamente da come era accaduto in questi ultimi due anni.
Per quanto suddetto la Ds non può fissare, pro domo sua, asticelle per escludere o includere i docenti dalla retribuzione del merito, non può nemmeno decidere se la varianza interna al gruppo dei premiandi giustifichi una distribuzione capitaria del bonus o una distribuzione differenziata su due o tre fasce da individuare su quote percentuali.
La Ds Dovrebbe ritirare immediatamente la circolare illegittima e riproporla corretta, riportando i criteri generali del bonus del merito concordati con le RSU in contrattazione. Stando in questo modo le cose possiamo affermare che si tratta di un atto illegittimo che ignora la norma contrattuale, con tutte le conseguenze del caso.
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