Personale

Bonus merito: per quest’anno non dovrebbe cambiare nulla

Ci scrivono alcuni nostri lettori per sapere come funzionerà quest’anno l’assegnazione del fondo per la “premialità” previsto dalla legge 107.
In particolare ci viene chiesto se le modalità di attribuzione del premio debbano essere concordate fra il dirigente scolastiche così come previsto dall’articolo 22 (comma 4 lettera c4) del CCNL sottoscritto il 19 aprile scorso.
A nostro parere la risposta non è né semplice né tanto meno univoca in quanto sul punto il contratto nazionale contiene una certa ambiguità.
Intanto incominciamo a dire che, a partire dal 2018/19, non dovrebbero esserci molti dubbi in quanto l’articolo 40 del CCNL prevede espressamente che le risorse finalizzate alla valorizzazione del personale docente stanziate dalla legge 107 entreranno a far parte a tutti gli effetti del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e dovranno essere utilizzate sulla base dei “criteri generali” stabiliti dalla contrattazione di istituto.
Il problema sta nel fatto che per il 2017/18, e cioè per l’anno in corso, il fondo di istituto non comprende ancora le risorse del “bonus premiale”; ciononostante l’articolo 22 sulla contrattazione di istituto è già in vigore (il CCNL è diventato vincolante a partire dal 14 maggio, ovvero 15 giorni dopo la firma definitiva).
Una via d’uscita potrebbe essere questa: nelle scuole in cui i contratti di istituto sono stati sottoscritti prima del 14 maggio (e si tratta certamente della stragrande maggioranza delle scuole) la questione sarà regolata secondo quanto previsto dal contratto di istituto stesso.
Nelle altre scuole si potrebbe invece regolare la materia secondo quanto previsto dal nuovo CCNL.
Forse sindacati e Aran avrebbero potuto chiarire fin da subito come affrontare la questione per quest’anno; un eventuale contenzioso avrebbe più che altro il sapore di una questione di principio.

Reginaldo Palermo

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