Interessante sentenza del Consiglio di Stato (n. 5937/2017 del 18 dicembre scorso) riguardante l’accesso alla distribuzione dei premi ai singoli dipendenti della Pa.
Un sindacato aveva chiesto l’acquisizione degli atti relativi all’attribuzione del bonus merito mediante la produzione di un prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente di un istituto statale.
Il dirigente scolastico, però, negava l’accesso per la “utela dei diritti relativi alla privacy dei singoli operatori della scuola”.
A fronte del rifiuto del preside, l’organizzazione sindacale adiva il Tribunale amministrativo di primo grado il quale giudicava infondato il ricorso. Avverso la sentenza del Tar il sindacato ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma anche in questo caso il ricorso è stato rigettato.
La sentenza
Secondo i giudici, infatti, la legislazione vigente obbliga la Pa alla pubblicazione dei dati sui propri siti istituzionali solo per l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance sia nel loro intero stanziamento sia nell’importo totale distribuito (articolo 20 del Dlgs 33/2013), esorbitando dall’accessibilità le richieste di maggiori dettagli previsti dalla normativa, a meno di dimostrare che la Pubblica amministrazione abbia effettuato un uso distorto degli accordi sottoscritti.
Inoltre le associazioni sindacali non possiedono alcuna tutela differenziata e qualificata per ottenere i dati di abbinamento tra singolo dipendente e premio a lui distribuito, anche a fronte di un potenziale interesse contrario da parte dei propri iscritti o di altri dipendenti non iscritti all’organizzazione sindacale che presenta l’istanza.