Il bonus merito, introdotto dalla legge 107/2015, sin da subito si è caratterizzato come uno strumento di disunione, che ha posto in molti casi problemi di trasparenza o comunque di competitività fra insegnanti.
Il contratto scuola 2018, ha apportato alcune modifiche: prima di tutto le risorse sono confluite nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, “ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’art. 22, comma 4, lett. c), punto c4)” del medesimo CCNL. Inoltre, il bonus merito finisce in contrattazione integrativa.
Tuttavia, si è creato un problema di applicazione dei criteri generali per assegnare il bonus merito: non si comprende fino a che punto i criteri devono essere stabiliti dalla contrattazione integrativa e dove invece si debba seguire la legge 107.
A tal proposito, l’Aran ha pubblicato un parere riportando la posizione della Corte dei Conti. Quest’ultima ha precisato che “nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa … si rinvengono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto (FIS) e dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-128 della legge n. 107 del 2015 (art. 22, comma 4, lettera c4)”.
Emerge subito dal parere dell’Aran la contrapposizione CCNL-legge 107: la buona scuola demandava l’individuazione dei criteri di determinazione dei compensi al comitato di valutazione, che deve tenere conto:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Pertanto, la Corte prende atto che la possibilità di contrattualizzare la disciplina dettata
dall’art. 1, comma 126 e seguenti della legge n. 107 del 2015, come precisato nel successivo paragrafo 7 del rapporto, conferma sia pure parzialmente gli ambiti della contrattazione integrativa definiti nella presente ipotesi contrattuale.
“Se tuttavia, i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa –
demandati, in linea con i precedenti contratti di comparto, alla contrattazione integrativa a livello nazionale – assorbono quelli previsti per il Fondo per il merito di cui alla legge n. 107 del 2015, appare necessario precisare i confini della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica”, riporta l’Aran.
Ne consegue quindi che lo spazio di competenza va limitato ai soli riflessi sulla distribuzione della retribuzione accessoria derivanti dall’attuazione dei sistemi di valutazione del personale docente, incluso quello di cui all’art. 1, commi 127-128 della legge n. 107 del 2015, con la possibilità, quindi, di dettare i criteri generali per la determinazione dei compensi (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari) confermando, tuttavia, le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai beneficiari previsti dalla legge.
Rimane quindi la competenza del dirigente scolastico in merito all’individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico comitato per la valutazione.”
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