Nella tredicesima mensilità di quest’anno sarà accreditato, ai lavoratori pubblicie e privati, il bonus 100 euro previsto dal cd. Decreto Omnibus (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in legge il 7 ottobre 2024, n. 143).
L’articolo 2-bis prevede infatti l’erogazione di un’indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti nel 2024, rapportata al periodo di lavoro e riservata a coloro che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate descrive i criteri per accedere all’indennità e le modalità operative per la sua gestione.
Per beneficiare del bonus devono essere soddisfatte tre condizioni:
Il bonus spetta per i giorni in cui il lavoratore ha percepito la retribuzione.
La tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato) non influisce sul diritto al bonus. Quindi ne hanno diritto sia il personale di ruolo sia i supplenti.
Inoltre, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Su questi due aspetti (part-time e contratto a tempo determinato) sono arrivati anche ulteriori chiarimenti nella rubrica La posta di FiscoOggi, in cui si risponde alla seguente domanda:
Desideravo sapere se anche il lavoratore dipendente con orario di lavoro part-time e contratto a tempo determinato ha diritto al bonus di 100 euro con la tredicesima 2024
Questa la risposta data dall’esperto dell’Agenzia delle Entrate:
La risposta è affermativa, a condizione che il lavoratore possieda tutti i requisiti indicati dalla norma che ha introdotto l’indennità. Per l’anno 2024 l’articolo 2-bis del decreto legge n. 113/2024 prevede l’erogazione nella busta paga relativa alla tredicesima mensilità di una indennità una tantum di 100 euro. Per il riconoscimento del bonus non è rilevante il tipo di contratto di lavoro dipendente in essere (a tempo determinato o indeterminato), né la modalità di articolazione (part-time orizzontale, verticale o ciclico). La norma dispone che l’indennità da erogare deve essere rapportata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno, ma nessuna riduzione va effettuata in presenza di lavoro part-time (circolare Agenzia delle entrate n. 19/2024).
Non possono beneficiarne, invece, i contribuenti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per richiedere l’indennità, si ricorda, il lavoratore deve avere il coniuge e almeno un figlio a carico (almeno un figlio a carico per i nuclei familiari “monogenitoriali) e aver conseguito nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. È necessario, infine, che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia di reddito.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene proporzionata in base al periodo di lavoro nel 2024.
Il bonus è riconosciuto al lavoratore con almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, purché il coniuge sia fiscalmente a carico o il nucleo familiare sia monogenitoriale.
Un nucleo familiare monogenitoriale è definito quando l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio, o il figlio è stato adottato o affidato a un solo genitore.
Il bonus non spetta se il figlio ha due genitori conviventi, indipendentemente dal riconoscimento anagrafico.
Il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta), dichiarando di soddisfare i requisiti per l’indennità e fornendo i codici fiscali del coniuge e dei figli a carico. In caso di più rapporti di lavoro nel 2024, il lavoratore dovrà presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, allegando le certificazioni uniche dei precedenti impieghi.
Il datore di lavoro eroga il bonus insieme alla tredicesima e recupera le somme erogate sotto forma di credito d’imposta. In sede di conguaglio, verifica la spettanza dell’indennità e, se non dovuta, ne recupera l’importo. Se il bonus non è stato erogato nonostante la spettanza, il lavoratore può richiederlo nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.
Se il lavoratore ha ricevuto il bonus senza averne diritto o in misura superiore al dovuto, dovrà restituire l’importo in sede di dichiarazione dei redditi. Anche i lavoratori che hanno cessato l’attività nel 2024 possono beneficiare del bonus nella dichiarazione dei redditi, rispettando i requisiti previsti.
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