Nella tredicesima mensilità di quest’anno sarà accreditato, ai lavoratori pubblicie e privati, il bonus 100 euro previsto dal cd. Decreto Omnibus (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in legge il 7 ottobre 2024, n. 143).
L’articolo 2-bis prevede infatti l’erogazione di un’indennità una tantum fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti nel 2024, rapportata al periodo di lavoro e riservata a coloro che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene proporzionata in base al periodo di lavoro nel 2024.
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha descritto i criteri per accedere all’indennità e le modalità operative per la sua gestione.
La richiesta, per il personale della scuola, avverrà tramite il portale NoiPA.
A partire da novembre, NoiPA metterà a disposizione una funzionalità, in modalità self-service, per richiedere il beneficio. Il Bonus, infatti, può essere erogato esclusivamente su richiesta dei lavoratori.
Sarà possibile, pertanto, fare domanda accedendo dalla propria Area personale al menu Servizi, all’interno della categoria Stipendiali. Ulteriori dettagli sulle modalità per fare richiesta verranno pubblicati non appena la funzionalità sarà disponibile.
Il Bonus verrà accreditato da NoiPA con la tredicesima mensilità di dicembre e sarà proporzionato ai giorni di lavoro effettuati nel 2024, indipendentemente dal tipo di contratto (tempo determinato o indeterminato) o dall’orario di lavoro (part-time o full-time).
Qualora il Bonus erogato con la tredicesima mensilità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato da NoiPA in sede di conguaglio fiscale a febbraio 2025. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia più in essere nel mese di febbraio 2025, invece, l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione di redditi relativa all’anno 2024.
Per beneficiare del bonus devono essere soddisfatte tre condizioni:
Il bonus spetta per i giorni in cui il lavoratore ha percepito la retribuzione.
La tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato) non influisce sul diritto al bonus. Quindi ne hanno diritto sia il personale di ruolo sia i supplenti.
Inoltre, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Su questi due aspetti (part-time e contratto a tempo determinato) sono arrivati anche ulteriori chiarimenti nella rubrica La posta di FiscoOggi, in cui si risponde alla seguente domanda:
Desideravo sapere se anche il lavoratore dipendente con orario di lavoro part-time e contratto a tempo determinato ha diritto al bonus di 100 euro con la tredicesima 2024
Questa la risposta data dall’esperto dell’Agenzia delle Entrate:
La risposta è affermativa, a condizione che il lavoratore possieda tutti i requisiti indicati dalla norma che ha introdotto l’indennità. Per l’anno 2024 l’articolo 2-bis del decreto legge n. 113/2024 prevede l’erogazione nella busta paga relativa alla tredicesima mensilità di una indennità una tantum di 100 euro. Per il riconoscimento del bonus non è rilevante il tipo di contratto di lavoro dipendente in essere (a tempo determinato o indeterminato), né la modalità di articolazione (part-time orizzontale, verticale o ciclico). La norma dispone che l’indennità da erogare deve essere rapportata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno, ma nessuna riduzione va effettuata in presenza di lavoro part-time (circolare Agenzia delle entrate n. 19/2024).
Non possono beneficiarne, invece, i contribuenti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per richiedere l’indennità, si ricorda, il lavoratore deve avere il coniuge e almeno un figlio a carico (almeno un figlio a carico per i nuclei familiari “monogenitoriali) e aver conseguito nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. È necessario, infine, che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia di reddito.
Il bonus è riconosciuto al lavoratore con almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, purché il coniuge sia fiscalmente a carico o il nucleo familiare sia monogenitoriale.
Un nucleo familiare monogenitoriale è definito quando l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio, o il figlio è stato adottato o affidato a un solo genitore.
Il bonus non spetta se il figlio ha due genitori conviventi, indipendentemente dal riconoscimento anagrafico.
In proposito, NoiPA ha chiarito che possono fare richiesta del Bonus anche i Supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola. Tuttavia, l’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all’avvenuta registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità stessa. In caso contrario sarà possibile beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2024 da presentarsi nell’anno 2025.
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