Da oggi, 7 novembre, è online il self-service NoiPA per richiedere il “Bonus Natale”, l’indennità fino a 100 euro che sarà erogata con la tredicesima mensilità, introdotta dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti reddituali e familiari.
In particolare, il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico, oppure deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico in un nucleo monogenitoriale;
- l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato DPR.
Spetta anche ai supplenti brevi e saltuari?
Al bonus hanno diritto anche i supplenti brevi e saltuari che possono richiedere il bonus se soddisfano le suddette condizioni.
La norma in particolare dispone che l’indennità da erogare deve essere rapportata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno, quindi il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.
Sull’argomento, segnaliamo alcune faq del MEF:
Che succede nel caso in cui il bonus risulti non spettante o spettante in misura inferiore?
Qualora l’indennità già erogata dal sostituto d’imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno d’imposta 2024.
Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell’attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale.
Sono un supplente breve e ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Quando riceverò il bonus?
Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l’indennità sarà corrisposta in tale data.
In caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno di imposta 2024.
Sono un supplente breve e saltuario e non ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Sono un supplente breve e saltuario, ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA, ma il mio contratto non è ancora visibile all’interno del sistema NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
L’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un’emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un’emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell’indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.