L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 del 19 novembre 2024, ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 167/2024 per quanto concerne il cd. Bonus Natale.
Questo intervento ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al bonus, una tantum di 100 euro per l’anno in corso, in proporzione al periodo lavorato. Tali novità hanno parzialmente modificato l’articolo 2-bis del decreto Omnibus, semplificando alcuni requisiti di accesso.
Con le nuove disposizioni, non è più richiesto che il beneficiario abbia un coniuge fiscalmente a carico o appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale. Il requisito principale per l’accesso al bonus è la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, indipendentemente dal suo status (nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato).
Ai fini del bonus, i figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, anche se di età inferiore ai 21 anni e privi delle detrazioni per figli a carico. La situazione familiare del lavoratore dipendente (coniugato, separato, divorziato o convivente) non influisce sull’erogazione del bonus.
Per ricevere il bonus, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
Il legislatore ha introdotto una limitazione importante: il bonus non spetta se il lavoratore dipendente, pur avendo i requisiti, è coniugato o convivente con un altro lavoratore dipendente che beneficia del bonus. Tale disposizione si applica nel rispetto del comma 2-bis dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus.
Per garantire il rispetto di questa norma, i lavoratori devono dichiarare che il coniuge o convivente non sia beneficiario del bonus, fornendo il relativo codice fiscale.
Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve comunicare al proprio sostituto d’imposta, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000), la presenza dei requisiti richiesti. La dichiarazione deve includere:
Se in precedenza era già stata presentata una dichiarazione ai sensi della vecchia normativa, non è necessario ripresentarla, salvo nei casi in cui sia necessario aggiungere il codice fiscale del convivente o dichiarare che questi non percepisca il bonus.
Per il lavoratori della Scuola, è disponibile il servizio self-service all’interno della propria Area personale del sito NoiPA.
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