Non si placano nelle scuole le polemiche sulle modalità di attribuzione del bonus premiale.
Ai problemi insiti già nella legge si aggiungono anche scelte non sempre felici delle scuole.
Che il tema della valorizzazione del merito sarebbe stato di difficile soluzione lo si era intuito già all’indomani della approvazione della legge 107; ma adesso tutti i nodi stanno arrivando al pettine e la questione si sta facendo davvero complicata.
Un problema che dovrà essere affrontato, per esempio, riguarda quelle scuole in cui non si è costituito il comitato di valutazione: il dirigente potrà comunque attribuire il premio anche in assenza dei criteri ? C’è chi risponde in modo affermativo e chi invece sostiene che in quelle scuole il fondo per il merito non potrà essere distribuito e dovrà essere restituito al Miur.
Le “tabelle” che molti comitati di valutazione hanno deliberato sono legittime? A rigore di logica una tabella non fornisce criteri ma indica una soluzione pressoché obbligata, tanto è vero che in diversi casi si sostiene che tutto si può risolvere con un banale foglio excel.
In molte scuole, poi, per decidere i criteri sono stati istituiti gruppi di lavoro e commissioni di vario genere che di fatto hanno deciso al posto del comitati di valutazione che però resta formalmente responsabile della delibera finale.
Ma che succede se il comitato, pur “contro voglia”, accetta le decisioni della commissione?
Le norme non lasciano spazio ad equivoci: la responsabilità formale è del comitato che in caso di ricorsi ne risponde in solido. Chi non intende essere coinvolto da eventuali contenziosi è bene che faccia constare a verbale il proprio dissenso (l’astensione non esime dalla responsabilità).
Il discorso funziona anche laddove i criteri siano stati in qualche modo concordati con le RSU in sede di contrattazione di istituto o mediante una intesa separata dal contratto.
E’ bene infatti che le diverse componenti dell’istituzione scolastica siano consapevoli del fatto che il dirigente scolastico è responsabile delle modalità di attribuzione del premio, ma non certamente dei criteri che ne sono alla base. Sui criteri la responsabilità non può che essere del comitato, anche se nel percorso decisionale sono intervenute le RSU, gruppi di lavoro o commissioni di vario genere.
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