Il 31 maggio sono scaduti i termini per presentare domanda all’INPS per richiedere il bonus psicologo, una delle misure introdotte nel periodo post Covid e confermata dalla legge di Bilancio 2023, che l’ha resa strutturale a decorrere dall’annualità 2023.
Con messaggio del 5 giugno lo stesso Istituto pensionistico ha fatto sapere che sono 400.505 le domande ricevute.
In proposito, l’INPS fa presente che i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE.
Per farlo, potranno utilizzare una delle seguenti modalità:
- presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda sarà considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
A seguire, si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Con successivo messaggio, l’INPS pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie.
L’erogazione del beneficio – conclude l’INPS – è subordinata all’effettivo trasferimento all’INPS dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.