Nelle domande di mobilità docenti, ma anche in quella del personale Ata, esiste un bonus aggiuntivo di 10 punti da sommare alla sezione dell’anzianità del servizio.
Si tratta di un punteggio attribuito a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Chi non ha prodotto domanda di trasferimento per un triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruisce di alcun punteggio aggiuntivo e chi invece lo aveva acquisito e ha ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo ha perso per sempre.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Chi ha acquisito questo punteggio, lo mantiene anche se dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo. É utile sapere che il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale, non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse ottenere il trasferimento.
Come abbiamo suddetto, il bonus aggiuntivo di ben 10 punti, viene attribuito a quei docenti che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni. Tale bonus è una tantum, ovvero si utilizza una sola volta.
Con le stesse modalità e caratteristiche fruisce di tale bonus aggiuntivo anche il personale Ata, ma per gli amministrativi, tecnici e ausiliari, spettano 40 punti. In buona sostanza un amministrativo che nell’ottannio che va dal 2001/2002 al 2007/2008 non abbia presentato domanda di mobilità provinciale o di passaggio di profilo o, pur avendola presentata, l’abbia ritirata nei termini previsti dall’OM mobilità, garantendo così un pieno triennio di continuità del servizio, ha acquisito un bonus aggiuntivo di 40 punti da spendere una volta sola in una successiva domanda di trasferimento o passaggio di profilo.
Incentivare la continuità del servizio e quindi la continuità didattica introducendo nuovamente il bonus aggiuntivo per chi non presenta domanda di mobilità per almeno un triennio o addirittura un quinquennio, sarebbe un’alternativa al tanto odiato vincolo della mobilità docenti. In buona sostanza l’asseganre un bonus in puteggio a quei docenti che non producono domanda di mobilità e magari dare qualche benefit, come i buoni pasto o i viaggi gratuiti per tornare a casa il fine settimana, potrebbe essere un’idea volta ad abolire i vincoli della mobilità docenti. Ma per adesso si tratta solo di un’idea, ma potrebbe essere una buona proposta sindacale per rendere equilibrato il bisogno di continuità didattica con la necessità dei docenti di potersi ricongiungere alla famiglia.
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