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Borse di studio e “school bonus”: l’Agenzia delle Entrate spiega le novità contenute nella Legge di Stabilità

Con la circolare 20/E del 18 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate commenta le principali novità fiscali contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Tra i vari chiarimenti forniti, ne segnaliamo due riguardanti l’esenzione dall’Irpef di alcune borse di studio e uno concernente il credito d’imposta scuola (c.d. “school bonus”).

Cominciamo con le borse di studio per la mobilità internazionale – Erasmus Plus: l’articolo 1, comma 50, della legge di stabilità 2016 dispone l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.

La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. L’Agenzia delle Entrate ritiene però che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali.

Un altro chiarimento riguarda le borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano. Il comma 51 dispone l’esenzione dall’IRPEF delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei percipienti.

Il successivo comma 52 stabilisce, poi, che detta esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione.

Ciò preclude alla amministrazione finanziaria la possibilità di avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione e, nel contempo, permette ai contribuenti interessati (percipienti di borse di studio in oggetto) di richiedere il rimborso delle ritenute subite, entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento.

La norma di favore ha una portata generale, riferibile a tutte le situazioni in cui la tassazione delle borse di studio in esame non sia ancora divenuta definitiva, comprese quelle in cui non sono ancora scaduti i termini per l’impugnazione dell’atto di accertamento o della cartella esattoriale o del rifiuto di rimborso, indipendentemente dal periodo d’imposta di riferimento.

L’esenzione in argomento si aggiunge a quella analoga già prevista dal comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 398 del 1989 per le borse di studio erogate dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria per le medesime finalità.

 

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Infine, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento riguardante il credito dimposta scuola (c.d. “school bonus”). Il comma 231, lett. a) posticipa di un anno l’entrata in vigore dello “school bonus”, previsto dalla Legge Buona Scuola.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, tale credito è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito d’imposta in questione è previsto per i soggetti che effettuano “erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti”.

Il credito d’imposta, in base alla nuova formulazione della norma, è pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. La misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. In particolare, i soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito di imposta spetta a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme erogate, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

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Lara La Gatta

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