La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione" prevede la corresponsione alle famiglie in particolari condizioni economiche degli alunni della scuola dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sopportate per l’istruzione dei propri figli.
Con D.P.C.M. 14/2/2001, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/4/2001, sono stati dettati i principi e le norme attuative, nell’ambito dei quali le Regioni a loro volta, devono definire le modalità operative applicabili, nell’ambito territoriale di pertinenza per l’accesso concreto al beneficio.
Con il medesimo provvedimento è stato adottato il piano di riparto tra le Regioni e le Province Autonome nell’ambito del quale alla Regione Siciliana è stata assegnata la somma di L. 45.200.195.908.
La legge n. 62 e il successivo regolamento d’attuazione prevedono, infatti, l’attribuzione dei benefici già con riferimento all’anno scolastico 2000/2001. Inoltre, tali normative prevedono la possibilità per i singoli beneficiari di optare, anziché per la liquidazione diretta della borsa, per la detrazione fiscale dell’importo corrispondente all’entità della borsa stessa.
Peraltro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero delle Finanze, con una nota ha indicato espressamente, che essendo ormai obiettivamente e tecnicamente inattuabile il ricorso alla detrazione fiscale, con riferimento all’anno scolastico 2000/2001, per l’anno 2000 non si dà corso alla stessa e il beneficio può essere assegnato solamente mediante attribuzione diretta.
L’intervento si sostanzia nell’assegnazione di borse di studio e mira a rendere effettivo il diritto allo studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori) a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione, da parte delle famiglie che versano in particolari condizioni economiche.
L’Assessorato Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, sulla base del numero degli aventi diritto, acquisito tramite gli Uffici Scolastici Provinciali, provvederà ad effettuare apposito piano di riparto a livello provinciale, previa determinazione dell’importo da assegnare in rapporto all’ordine e grado di scuola regolarmente frequentata.
Si sottolinea, inoltre, che il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissibilità del beneficio in questione, è stabilito in L. 100.000, come specificato dall’art. 5 del D.P.C.M. 106/2001.
Il tetto massimo della spesa regolarmente sostenuta e documentata, invece, sarà determinata successivamente dall’Assessorato in rapporto al numero complessivo delle richieste acquisite ed alle disponibilità di bilancio, evidenziando che, in ogni caso, la misura di ogni borsa di studio non potrà superare l’importo di L. 300.000 (trecentomila).
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