Bossing scuola: cos’è? Come agire se si è vittime di prevaricazioni o abusi di potere da parte dei propri superiori? Ne abbiamo parlato oggi con il segretario provinciale dello Snals Treviso Salvatore Auci, che ha spiegato come bisogna agire in questi casi e quale potrebbe essere una soluzione per ridurre questo tipo di fenomeno, alquanto comune di recente nelle scuole.
Il bossing si verifica nella circostanza in cui il capo esercita abusi di potere sul proprio dipendente/subordinato; abusi che possono manifestarsi sotto forma di comportamenti persecutori, azioni ostili e discriminatorie, critiche e controlli continui del lavoro svolto, aggressioni o rimproveri verbali ad alta voce e/o in presenza di chiunque, assegnazione di compiti ingrati e impossibili da portare a termine, intimidazioni, dequalificazione e altre condotte scorrette.
Il bossing nella maggior parte dei casi ha un impatto negativo sulla qualità e quantità di lavoro svolto, sulla serenità all’interno dei luoghi di lavoro, sulla creatività e sul benessere dei dipendenti, che si traduce in danno all’azienda o all’erario nel caso delle amministrazioni pubbliche, da imputare al soggetto che attua comportamenti bossizzanti.
Ecco cosa ci ha spiegato in merito a ciò che i docenti che si sentono vittime di queste prevaricazioni devono fare per dimostrarlo e per uscire da queste situazioni: “Ovviamente si può denunciare l’azione subita o rivolgersi ad un avvocato penalista per presentare un’azione giudiziaria nei confronti della persona che si ritiene sia responsabile di azioni bossizzanti. In questo caso le autorità competenti sono polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica, la Questura, la Polizia di Stato, i Carabinieri”.
Risulta importante ed estremamente delicata la fase di raccolta delle prove che dimostrano la presenza di comportamenti bossizzanti: “Prima di fare tutto ciò consigliamo però di rivolgersi ad un sindacato per informazioni su come cominciare a difendersi. Inoltre prima di passare a vie legali bisogna riuscire a provare la sussistenza di elementi costitutivi del fenomeno. Occorre dimostrare le azioni subite, l’intento persecutorio, le discriminazioni e la loro sistematicità e divisione nel tempo. Va anche trovato un nesso di causalità tra le condotte lamentate e i pregiudizi subiti. Devono anche essere dimostrati i danni riportati a seguito di queste azioni. L’esempio tipico è la presenza di una forma di depressione nella vittima. Risulta anche necessaria la raccolta di tutte le prove possibili: mail, sms, documenti recapitati, registrazioni audio delle parole, delle grida”.
C’è da dire che bisogna innanzitutto segnalare tutto al dirigente scolastico, che comunque può essere coinvolto: “Non dimentichiamo l’importanza di segnalare volta per volta per iscritto al dirigente scolastico degli eventi bossizzanti. Il dirigente scolastico è il responsabile della salute del personale ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008. Solo dopo la raccolta di una certa quantità di prove si può denunciare il fatto all’autorità giudiziaria sporgendo querela”.
“Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica dedicata a questo fenomeno. Sono comunque molte le norme a tutela dei lavoratori che consentono di attribuire rilievo a queste condotte: il Codice civile, articoli 1170, 1375, 2043, 2049 e 2103, il D.Lgs. 81/2008 – articolo 28, o addirittura, il Codice Penale, articoli 323, 582, 590, 610, 612 e 660”, ha concluso Auci.
La trattativa in corso, riguardante il rinnovo della parte normativa del contratto nazionale del personale della scuola, potrebbe essere l’occasione giusta per cercare di prevenire e/o contenere il fenomeno del bossing nelle scuole.
Come abbiamo trattato, una delle questione più difficili da risolvere è quella del codice disciplinare del personale docente su cui sarà molto complicato trovare un accordo, dal momento che le organizzazioni sindacali chiedono di fatto l’eliminazione delle norme che attribuiscono poteri disciplinari ai dirigenti scolastici. Allo stato attuale non sembra però semplicissimo accogliere le richieste del sindacato in quanto tali poteri sono espressamente previsti dalla legge.
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