Nelle scuole italiane preoccupa ogni giorno di più il “bossing”, fenomeno diffuso nel mondo del lavoro privato, sconosciuto – salvo rarissimi casi – fino a qualche decennio fa nel mondo della scuola.
Mobbing
Come è noto, per “mobbing” (verticale e orizzontale) si intende un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima. Il mobbing verticale, detto anche “bossing”, rappresenta la tipologia più diffusa e consiste in abusi e vessazioni perpetrati sistematicamente ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico, con l’intento di creare nella vittima un senso di emarginazione, di frustrazione e ansia crescenti.
Bossing in ambito scolastico
Il bossing si verifica nella circostanza in cui il capo esercita abusi di potere sul proprio dipendente/subordinato; abusi che possono manifestarsi sotto forma di comportamenti persecutori, azioni ostili e discriminatorie, critiche e controlli continui del lavoro svolto, aggressioni o rimproveri verbali ad alta voce e/o in presenza di chiunque, assegnazione di compiti ingrati e impossibili da portare a termine, intimidazioni, dequalificazione e altre condotte scorrette.
Il bossing nella maggior parte dei casi ha un impatto negativo sulla qualità e quantità di lavoro svolto, sulla serenità all’interno dei luoghi di lavoro, sulla creatività e sul benessere dei dipendenti, che si traduce in danno all’azienda o all’erario nel caso delle amministrazioni pubbliche, da imputare al soggetto che attua comportamenti bossizzanti.
Paura di ritorsioni e quieto vivere
Purtroppo, molto spesso, i dipendenti tendono a non ribellarsi ai comportamenti bossizzanti attuati nei luoghi di lavoro dal loro superiore per paura di ritorsioni, preferendo la fuorviante filosofia del “quieto vivere” che nel tempo genera frustrazione, stress, stati d’ansia, depressione, malessere psico-fisico e ricorso frequente a cure mediche.
Comportamenti bossizzanti sono individuabili facilmente in ambito scolastico andando a verificare alcuni fattori/segnali: aumento delle giornate di malattia dei dipendenti; anomale quantità di contestazioni di addebiti dal parte del dirigente nei confronti di docenti e/o ATA; incremento delle richieste di aiuto rivolte ai sindacati; aumento inspiegabile delle richieste di mobilità nella singola scuola (trasferimenti).
Bossing – fenomeno fisiologico o patologico?
Cercando di pensare in modo positivo, è possibile immaginare che anomali fenomeni comportamentali potrebbero essere dovuti all’eccessivo stress cui sono sottoposti i dirigenti scolastici, legato principalmente alle troppe incombenze che devono gestire o alle responsabilità della funzione, ma anche al difficile compito di dover fare funzionare le scuole con personale docente e ATA palesemente insufficiente.
Inspiegabilmente, in talune scuole, su segnalazione del personale docente e ATA, sembrerebbero emergere eccessi comportamentali a rischio bossing che non possono essere trascurati o taciuti.
Cosa prevede la legge
Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica dedicata al fenomeno del mobbing/bossing; malgrado ciò, sono diverse le norme di legge che – a tutela della salute, sicurezza e benessere dei lavoratori – consentono di attribuire rilievo alle condotte bossizzanti descritte:
– Codice civile – articoli 1170, 1375, 2043, 2049 e 2103;
– D.Lgs. 81/2008 – articolo 28.
Inoltre, considerata la varietà di forme particolarmente gravi che le condotte persecutorie possono assumere, alcuni dei comportamenti bossizzanti posti in essere potrebbero talvolta integrare fattispecie criminose previste dal Codice penale a tutela dell’incolumità individuale, dell’onore, della libertà personale e morale: articoli 323, 582, 590, 610, 612 e 660.
Come dimostrare di essere vittima di una condotta bossing
Il personale docente o ATA che è vittima di una condotta bossing dovrà riuscire a provare la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del fenomeno: la serie di atti aggressivi, discriminatori e vessatori subiti; la loro sistematica ripetizione nel tempo; i danni riportati a seguito di tali comportamenti; il nesso di causalità tra le condotte lamentate ed i pregiudizi subiti.
Necessaria a tal fine risulta la raccolta di tutte le prove possibili (mail, sms, documenti, registrazioni e quant’altro), senza dimenticare l’importanza di segnalare per iscritto volta per volta al dirigente scolastico (responsabile della salute del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008) gli eventi bossizzanti che creano stress e malessere in ambito lavorativo.
Come denunciare la condotta bossing
Il bossing può essere denunciato alle autorità competenti (Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, Questura, Commissariati di Polizia di Stato) in prima persona o rivolgendosi ad un avvocato penalista e al sindacato.
L’impegno e l’intervento del sindacato
Il personale scolastico oggetto di condotte bossizzanti, autonomamente, può rivolgersi per via gerarchia al rispettivo superiore provinciale (UAT) o regionale (USR), purtroppo, nella maggior parte dei casi, sortire effetti risolutivi del problema sarà molto difficile a causa delle difficoltà di fornire prove oggettive degli avvenimenti verificatesi.
Per i motivi fino ad ora esplicitati, il sindacato ha il dovere di intervenire per aiutare i lavoratori in difficoltà. Lo strumento più immediato ed efficace per avviare tale ausilio potrebbe essere l’attivazione di un/o servizio/sportello di ascolto presso le sedi di tutte le Organizzazioni sindacali (garantendo massima riservatezza e il rispetto della privacy), al fine di consigliare possibili contromisure da adottare in autonomia e in sinergia con il sindacato, oppure, se del caso, fornire consulenza legale per avviare l’eventuale procedura giudiziaria.
Il rinnovo del CCNL
La trattativa in corso, riguardante il rinnovo della parte normativa del contratto nazionale del personale della scuola, potrebbe essere l’occasione giusta per cercare di prevenire e/o contenere il fenomeno del bossing nelle scuole.
Inoltre, una riflessione approfondita merita la bozza dell’articolo sulle sanzioni disciplinari previste dalla bozza del nuovo CCNL, soprattutto per quanto concerne la somministrazione che dovrebbe essere affidata ad una parte terza (arbitro).
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