Brunetta, firmata la circolare sulle assenze per malattia
La circolare non fa altro che riportare i contenuti della legge entrata in vigore lo scorso 6 luglio e di chiarire alcuni aspetti.
Innanzitutto, l’ambito di discrezionalità attribuito al dirigente responsabile, il quale, rispetto alla previgente normativa, può valutare caso per caso se richiedere il controllo, tenendo conto non solo della condotta complessiva del dipendente, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Valutazione che comunque deve basarsi su elementi oggettivi, prescindendo da considerazioni personali.
La visita fiscale, che prima doveva essere richiesta sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, ora non è più obbligatoria e compete all’amministrazione datoriale la decisione di disporla o meno. Resta, invece, fermo l’obbligo di richiedere la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa.
Nulla è innovato riguardo alle fasce di reperibilità, che rimangono quelle fissate dal D.M. n. 206/2009 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi).
Qualora il dipendente assente per malattia debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è necessario che avvisi preventivamente il datore di lavoro e che conservi l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita). La valutazione circa quali siano i “giustificati motivi” ammissibili è rimessa alla decisione delle singole amministrazioni.
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta, come in passato, una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione disciplinare.
In ultimo, una novità introdotta dalla legge in commento: è previsto un regime speciale per le assenze per malattia dovute all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tal caso l’assenza è giustificata con la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione. Restano, invece, ferme le modalità di imputazione dell’assenza già previste dalla circolare n. 8/2008, così come gli effetti sul trattamento economico. Le attestazioni, in attesa dell’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potranno essere prodotte in forma cartacea.