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Bullismo e “culpa in vigilando”: la responsabilità del docente

Bullismo, una recente sentenza conferma il criterio della “presenza attiva”. Se non dimostrata con comportamenti certificati, allora gli insegnanti possono essere citati per “culpa in vigilando” (art. 2048 Codice civile).

Il fatto 

Un ragazzo quindicenne viene pestato fuori dalla scuola. In prima battuta, Il Miur è stato chiamato a risarcire la famiglia con 12.000€. La motivazione risiede nel fatto  che “per mesi, durante le lezioni il corpo docenti non ha tutelato la vittima, evitando che il bullo la dileggiasse, umiliandolo e minacciandolo di morte. La sottovalutazione delle aggressioni da parte del preside dell’istituto e dei suoi insegnati rappresenta  un caso di culpa in vigilando”
Proseguono i giudici “se il ragazzo aveva potuto perseguitare indisturbata la vittima, finanche durante lo svolgimento delle lezioni, era evidente che presso l’istituto scolastico non era stata esercitata nessuna vigilanza sugli studenti degna di essere definita tale”.

Considerazioni

Purtroppo la sentenza  è giuridicamente ineccepibile. Secondo i giudici,  l’evento, pur verificatosi fuori dalla scuola non si è presentato con i caratteri dell’imprevedibilità. In altri termini, il pestaggio è “stato preparato” a scuola. Le condizioni per il suo verificarsi sono state implicitamente favorite dall’assenza di provvedimenti del Dirigente (“Culpa in organizzando”) e degli insegnanti (“Culpa in vigilando”), finalizzati a tutelare il quindicenne. Si ribadisce, quindi, la necessita di una presenza attiva che separi l’evento da condizioni pregresse, attraverso le segnalazioni obbligatorie (art. 331 Codice procedura penale), necessarie per l’attivazione delle relative decisioni. Quest’ultime possono portare a sanzioni disciplinari o a soluzioni organizzative e nei casi più gravi al coinvolgimento del Tribunale dei minori o della Procura.
Si legge nella sentenza 2657/03 che tratta un caso diverso, ma il suo criterio di giudizio può essere applicato alla vicenda in oggetto “è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”
In conclusione: Il Miur  può essere condannato direttamente  (art. 61, comma 2 della L. 312/1980) a risarcire un danno, quando l’evento che lo ha causato è un “effetto” anche esterno di una causa prodotta all’interno dell’edificio scolastico. In un secondo momento l’Amministrazione, in caso di dolo o colpa grave da parte del personale scolastico,  può rivalersi  su quest’ultimo.
“Dura lex, sed lex”.

Gianfranco Scialpi

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