Sappiamo che la Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa (sorveglianza degli allievi minorenni), dicendo: “L’Istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”.
Quindi, nella pratica la migliore prassi da seguire, come già comunicato alla Presidenza del Senato il 26 marzo 2013 in occasione del D.D.L. 325, nel caso in cui il dirigente scolastico disponga la non uscita dalla scuola degli alunni senza la presenza di un adulto che prenda in consegna il minore è la seguente:
• il docente accompagna fino al cancello (o uscita della scuola) gli alunni. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, trattiene il minore;
• il docente (che ha terminato il proprio orario di servizio), a questo punto, consegna alla scuola (tramite il collaboratore scolastico in servizio) l’alunno;
• la scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del dirigente scolastico o altri delegati) deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio;
• se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani (o i carabinieri) per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l’alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori.