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Buonuscita: quali sono le modalità e i tempi di attesa?

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La buonuscita o trattamento di fine rapporto di lavoro è una somma di denaro che è corrisposta a un dipendente al termine della sua attività lavorativa, ma entro quali tempi ciò avviene ci chiede un nostro lettore inviandoci la seguente comunicazione:

Sono un ex docente in pensione dal 1° settembre 2020 e sono nato il 28 luglio 1953. Ho chiesto all’INPS, attraverso la pagina MyInps, informazioni sui tempi di pagamento della mia liquidazione del TFS, dal momento che sono trascorsi più di 15 (quindici!) mesi da quando mi hanno costretto, d’ufficio, a lasciare il servizio.

“La preghiamo di attendere e di ricontattarci successivamente per verificare lo stato di lavorazione dell’istanza da Lei presentata trascorsi i tempi minimi previsti per la lavorazione della stessa 24 mesi”.

Nell’augurare una vita lunga e piena di gioia al nostro lettore, cerchiamo di fare chiarezza in merito alle modalità e ai tempi di pagamento.

Modalità

Secondo quando previsto dall’art. 1, commi 484 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, esplicitata dalla circolare INPS n° 73 del 05/06/2014, il pagamento della buonuscita dipende dall’ammontare della somma che è corrisposta secondo modalità diverse.

  • in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda)
  • se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza)

Tempi

I tempi d’attesa sono legati alla modalità con la quale si è andati in pensione.

secondo quando indicato nel sito “la legge per tutti” l’indennità di buonuscita e il Tfr, per i lavoratori del comparto scuola, sono liquidati:

  • entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio, nel caso in cui il rapporto sia terminato per inabilità o per il decesso del lavoratore;
  • entro 12 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio, in caso di fine contratto a termine, o per risoluzione unilaterale (cessazione forzata dal servizio) da parte dell’amministrazione per raggiunti limiti di età o per raggiungimento del diritto alla pensione anticipata;
  • entro 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio, in caso di dimissioni volontarie con o senza diritto alla pensione anticipata, di licenziamento o di destituzione dall’impiego;
  • entro 24 mesi dalla cessazione dal servizio: se la risoluzione avviene prima del limite di età ordinamentale, con anzianità contributiva almeno pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, quindi con diritto al sistema di calcolo retributivo della pensione.