Question Time alla Camera dei Deputati con il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha risposto in merito all’interrogazione presentata dall’onorevole Anna Ascani (Partito Democratico) sull’ipotesi di rivedere l’obbligo vaccinale quale requisito per l’ammissione a scuola.
Ecco la risposta del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: “Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, cosiddetto “decreto Lorenzin”, voluto e votato da una maggioranza politica diversa da quella uscita dalle urne delle ultime consultazioni politiche, prevedeva all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, con riferimento all’anno scolastico 2017-2018 – e leggo testualmente – che “la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018”.
Con l’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, cosiddetto “decreto proroga termini”, è stato previsto, per venire incontro alle esigenze delle famiglie anche per l’anno scolastico 2018-2019, che – e rileggo virgolettato – “l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018-2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018-2019. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del testo unico del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019”.
Questo è, pertanto, il regime giuridico applicabile all’anno scolastico in corso e le scuole, così come i servizi educativi dell’infanzia, non potranno che farlo rispettare, con la doverosa precisazione che il minore, non in regola con gli adempimenti vaccinali e, di conseguenza, escluso dall’accesso ai servizi, rimarrà comunque iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso alla frequenza subito dopo la presentazione da parte dei genitori della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge.
Quanto, infine, alle intenzioni del Governo in ordine alla revisione dell’obbligo vaccinale, ricordo che attualmente è all’esame della XII Commissione (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 770, a firma dei senatori di entrambi i gruppi parlamentari di maggioranza, che si prefigge l’obiettivo, anche attraverso l’introduzione dello strumento cosiddetto “obbligo flessibile”, di comprendere la vaccinazione nell’ambito di un più ampio impegno dello Stato a incentivare tutti gli strumenti di salute pubblica nella convinzione che la finalità della profilassi vaccinale”.
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