Riceviamo e pubblichiamo una riflessione della nostra lettrice Cinzia Olivieri in merito alle nuove regole che riguardano le gite scolastiche.
“Fino al 2012 la CM 291/1992, apportando modifiche ed integrazioni alla precedente C.M. 253/1991, ha fornito istruzioni alle scuole per l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione.
Per la ‘scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti'(art. 9), la scuola era chiamata ad osservare la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 e cioè deliberazione del consiglio di circolo o d’istituto, previa acquisizione del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.
Per valutare ‘l’assoluta affidabilità e serietà dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti'(art. 9) il consiglio doveva acquisire la documentazione elencata ed esaminare con precisione ed accuratezza il contratto. L’agenzia doveva garantire il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza contemplati dalle norme e rispettare i tempi di riposo degli autisti.
Inoltre (art. 10) per i partecipanti era prevista una polizza assicurativa contro gli infortuni, con un costo relativo, per gli alunni, compreso nella quota di partecipazione versata dagli stessi, ragion per cui il mancato pagamento dell’assicurazione integrativa, di solito in uno con il contributo volontario, non può costituire valido motivo per escludere uno studente dalla gita.
Era fatta menzione degli obblighi di vigilanza dei docenti con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 c.c..
Sopraggiunta l’autonomia, il D.I. 44/01 (artt. 31 e ss) ha attribuito al dirigente i poteri negoziali. Pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera e) del dlgs 297/94 il consiglio di istituto continua definire i ‘criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo … alle visite guidate e ai viaggi di istruzione’, mentre le responsabilità nella scelta dell’agenzia si trasferiscono al dirigente (D.I. 44/01 artt. 31 e ss). I regolamenti viaggi deliberati dai consigli di istituto diventano così fonte normativa interna.
L’importanza dei regolamenti interni è notevole nell’indicare i principi a cui deve ispirarsi la programmazione e la realizzazione dei viaggi, riguardo molteplici aspetti: scelta della destinazione; modalità di coinvolgimento delle classi; numero e qualità degli accompagnatori; numero minimo di partecipanti; gestione dei costi a carico delle famiglie…
Per l’effetto, la nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209 ha precisato che:'(…) nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, … l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il ‘Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche’, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
Premesso che il Dlgs 111/95(Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’) era stato già abrogato dall’art. 146 comma 1 lettera e) del codice del consumo del 2006 (dlgs 206/2005), che al D.M. 23 luglio 1999 n. 349, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico è seguito il Dlgs 79/2911(cd. Codice del Turismo) di cui costituisce normativa di riferimento e che comunque sussiste il valore vincolante di normativa di grado superiore, la nota del 2012 consacra l’autonomia delle scuole quanto al profilo organizzativo.
Tuttavia la recente Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 è intervenuta nuovamente in materia, seppure limitatamente allo scopo di garantire maggiore sicurezza, nonostante il predetto dichiarato carattere non prescrittivo della previgente normativa.
Tale disposizione vuole informare le scuole ‘dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale’, in primo luogo attraverso l’invio – a cura del dirigente – della comunicazione allegata alla Sezione del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, per gli opportuni controlli ed invita altresì i dirigenti scolastici e gli organizzatori a porre attenzione anche durante il viaggio ‘su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente’ ed altresì ‘l’idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza’ illustrate nell’allegato Vademecum per viaggiare in sicurezza, elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, che quindi individua nuovi e complessi profili di responsabilità ed ulteriori obblighi di vigilanza a carico in particolare dei docenti accompagnatori.
Pertanto nella scelta dell’impresa di trasporto si richiedeche le ditte dimostrino attraverso richiamata documentazione il possesso delle opportune autorizzazioni ed il rispetto della normativa sulla sicurezza sia sul lavoro che per gli automezzi. Ulteriori garanzie e obblighi di verifica riguardano il conducente ed il veicolo (es.: possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità; dotazione di strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente nonché di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite nella parte posteriore; rapporto con l’impresa; regolarità dei versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; acquisizione del DURC; certificato assicurativo; esito della visita di revisione annuale ecc.).
Molti di questi accertamenti dovrebbero essere effettuati alla partenza e quindi essere di competenza della Sezione della polizia stradale del capoluogo di provincia della di partenza, invece dal contesto sembrano gravare in particolare sugli accompagnatori chiamati anche, durante il viaggio a “prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. … non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare” ed anche “alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada” nonché “alle caratteristiche costruttive, funzionali” ed a dispositivi di equipaggiamento, tra cui: ‘usura pneumatici, efficienza dei dispositivi visivi, illuminazione, retrovisori’, esistenza di cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi che informano i passeggeri dell’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta-cinture.
Le implicazioni di tali previsioni sono notevoli, anche in caso di contenzioso, a prescindere poi dalle questioni del caso concreto anche perché il vademecum rimette agli organi di polizia stradale, in considerazione della sua complessità tecnica egiuridica soltanto la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo mentre tutti gli ulteriori accertamenti resterebbero a carico della scuola.
Appaiono legittime quindi le perplessità e le preoccupazioni manifestate.
Già da tempo in tante scuole la difficoltà di trovare docenti accompagnatori ha portato a rinunciare all’organizzazione di viaggi di istruzione e c’è da presumere che questo provvedimento, se non chiarito opportunamente, scoraggerà gli indecisi”.
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