I docenti oltre lo stipendio, ricevono dei compensi accessori con il fondo di Istituto oppure con i fondi PON e altri fondi esaminati all’interno della contrattazione di Istituto. Una nostra lettrice ci chiede quando il compenso accessorio ha un trattamento contributivo per il calcolo della pensione.
Ai sensi della legge 335/95, anche il trattamento accessorio dei docenti e del personale scolastico tutto entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dallo 01-01-1996 ma incide sull’assegno di pensione solo se, annualmente, supera il 18% dello stipendio tabellare lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale.
Prendiamo il caso di un docente che si trovi nella classe stipendiale 35, ed abbia una retribuzione stipendiale lorda annua 34.209,47. Tale docente avrà una indennità integrativa speciale è di 6.459,63, scorporando questa indennità dallo stipendio tabellare annuo si avrà una cifra pari a 27.749,84 euro annui, facendo il 18% di 27.749,84 si ottiene 4.994,97 euro.
Ebbene se il docente dovesse prendere, con il FIS o qualsiasi altro trattamento accessorio, una cifra uguale o superiore a 4.994,97 euro, allora questo trattamento accessorio rientrerebbe nel computo dell’assegno pensionistico.
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