L’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire di due anni anche frazionabili per l’assistenza di un parente o affine disabile in condizione di disabilità grave.
Il diritto spetta nell’ordine al:
- coniuge convivente;
- padre o madre (anche adottivi);
- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi;
- parenti ed affini fino al terzo grado.
Il diritto, di chi nell’ordine viene dopo, scatta solo in caso di mancanza, decesso o grave patologia invalidante di chi precede.
Per il personale in part-time come debbono essere computate le giornate di congedo?
La risposta è contenuta in un orientamento applicativo Aran riguardante nello specifico il comparto scuola. Infatti, l’Aran risponde alla domanda: “Come devono essere computati i giorni per congedo biennale (assistenza familiare disabile) in caso di docente in servizio part – time verticale?”.
A tale proposito l’Agenzia richiama i contenuti del CCNL Scuola che all’art. 39, comma 11, dispone che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
Conferma tale disposizione contrattuale anche la circolare n. 1 del 3.02.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la quale “in caso di part time verticale la durata del congedo deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nelle clausole, precisandosi che tale modalità applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura la situazione che l’ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale”.