Categorie: Personale

Calcolo del punteggio per la continuità del servizio

Come si calcola il punteggio della continuità del servizio nella domanda di mobilità e nelle graduatorie interne d’istituto?

Innanzitutto bisogna distinguere i casi della mobilità a domanda volontaria da quella della mobilità d’ufficio, inoltre bisogna sapere che per le graduatorie interne d’Istituto si utilizzano le tabelle dei punteggi della mobilità d’ufficio.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l’anno in corso non si conta, il triennio   di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2013-2014; 2014-2015; 2015/2016. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare da almeno il 2013-2014. Per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne  per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2015-2016 (sempre che non sia stato l’anno di prova), ha già il diritto al riconoscimento di 2 punti. Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità.

Quindi se per esempio un docente ha 8 anni continuativi di titolarità nella scuola X (escluso l’anno in corso) e precedentemente aveva 4 anni di continuità in altre scuole del Comune in cui si trova la scuola X, il docente ha diritto ad avere riconosciuti 23 punti di continuità complessiva. Infatti i primi 5 anni trascorsi senza soluzione di continuità nella scuola X ha diritto a 10 punti i successivi 3 anni oltre il quinquennio ha diritto a 9 punti e per i 4 anni prestati in altre scuole dello stesso Comune di attuale titolarità altri 4 punti, per un totale complessivo di 23 punti.

Lucio Ficara

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