Da venerdì 27 aprile a venerdì 11 maggio 2018 i dirigenti scolastici potranno pubblicare le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. L’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2018/2019 di prossima pubblicazione, stabilisce che i docenti di ogni ordine e grado potranno presentare domanda di trasferimento volontaria o di passaggio, da martedì 3 aprile a lunedì 26 aprile 2018. Nei successivi 15 giorni, così è scritto nel CCNI della mobilità 2018/2019.
PUNTEGGIO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE GRADUATORIE INTERNE
I punteggi delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti soprannumerari si discostano notevolmente dal calcolo del punteggio della mobilità volontaria o della mobilità professionale. È importante ricordare che se per la mobilità volontaria il punteggio del pre-ruolo è considerato alla stessa stregua di quello di ruolo o di altro ruolo, ovvero 6 punti per ogni anno scolastico valutabile ai fini della ricostruzione della carriera, per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio pre-ruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di pre-ruolo.
COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’ NELLE GRADUATORIE INTERNE
Per quanto riguarda la continuità per le graduatorie interne della scuola per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio della continuità del servizio prescinde dal triennio, a differenza della mobilità volontaria dove per avere riconosciuto tale punteggio bisogna avere già maturato, escluso l’anno scolastico in corso, tre anni consecutivi di servizio nella scuola di titolarità.
È utile sapere che la nota 5 bis della tabella valutazione dei titoli del contratto di mobilità 2018/2019 specifica che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene valutata a partire da subito, escluso l’anno in corso, per ogni anno di servizio. Quindi a partire dal secondo anno di servizio nella stessa scuola di titolarità o scuola di incarico per chi è titolare su ambito, il docente può richiedere la valutazione di 2 punti per ogni anno scolastico prestato senza soluzione di continuità entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno scolastico prestato oltre il quinquennio.
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