Ultimamente si sta discutendo molto sull’opportunità o meno di chiudere una scuola per la ricorrenza del Ramadan e sul fatto che questo adattamento del calendario scolastico sia qualcosa che derivi essenzialmente dalla legge sull’autonomia scolastica. Ci stiamo riferendo al caso della scuola di Pioltello, che ha deciso, attraverso il proprio Consiglio di Istituto, di chiudere la scuola il prossimo 10 aprile in coincidenza con la fine della ricorrenza del Ramadan. Su questa chiusura si è venuto a creare un caso politico, con due raggruppamenti: ci sono coloro che ritengono che esista l’autonomia scolastica che non può essere messa in discussione dalle gerarchie ministeriali, e c’è chi invece ritiene che la chiusura sia un segnale di arretramento dei valori cristiani di un popolo e possa rappresentare un ostacolo alla vera inclusione.
Chi afferma che l’autonomia scolastica consenta al Consiglio di Istituto di una scuola di adattare il calendario scolastico alle esigenze ambientali della scuola, dice a nostro avviso una cosa che non del tutto corretta e che andrebbe meglio definita.
Il Testo unico della scuola, ovvero il d.lgs. 297/94, nasce almeno 5 anni prima dell’affermazione dell’autonomia scolastica e ben prima che fosse in vigore la Legge Bassanini che darà il via al cambiamento del sistema scolastico italiano, da centralizzato a sistema autonomo. Ebbene, bisogna sapere che l’art.10, comma 3, del d.lgs. 297 del 16 aprile 1994, stabilisce che il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
Quindi possiamo dire che l’adattamento dei calendari scolastici di una Regione poteva essere deliberato dalle scuole già prima dell’autonomia scolastica e questo potere deliberante non è stato introdotto dall’autonomia scolastica, come invece qualcuno sostiene in questa vicenda dai contorni “politici” della scuola di Pioltello.
Scambiare il potere di autonomia scolastica con il potere di un organo collegiale non è un modo corretto di interpretare la norma.
In alcuni casi, l’autonomia scolastica ha determinato delle forti limitazioni ai poteri collegiali, ma non è certo il caso dell’adattamento dei calendari scolastici. Infatti, l’autonomia scolastica ha in pratica adottato questo potere collegiale e non lo ha cancellato, come invece fatto per esempio con il potere deliberante del Collegio docenti di nominare due collaboratori del dirigente scolastico.
Quindi, nel caso di Pioltello non si può parlare di invasione di campo della politica ai danni dell’autonomia scolastica, ma semmai di una invasione di campo nei confronti di una decisione di natura di delibera collegiale.
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