La valutazione dei rischi deve prevedere una specifica valutazione per la lavoratrici madri ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (art. 11).
Il cambio di mansione o l’anticipazione o il prolungamento dell’astensione obbligatoria sono presi in considerazione e in riferimento alla valutazione dei rischi per la tutela delle lavoratrici madri e ad altri casi riguardanti ad esempio:
A tal riguardo si ricorda la circolare INPS n. 109 del 6 giugno 2000 che ha chiarito che le attestazioni richieste per l’accoglimento della domanda sono una del ginecologo del SSN, o con esso convenzionato, e una del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, quest’ultima solo nel caso in cui “la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con propria circolare n. 43 del 7 luglio 2000, ha stabilito che, in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, è il ginecologo che, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, esprime “una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro”.
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