Con le nuove regole della mobilità 2019-2022 vengono cancellati gli ambiti territoriali e tutti i docenti tornano ad essere titolari su scuola. Ecco cosa accade ai docenti che ancora sono titolari su ambito territoriale.
Norma che assegna la scuola ai titolari di ambito
Ai sensi dell’art.6, comma 8, dell’ipotesi del CCNI mobilità 2019-2022 è stato disposto che prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
In buona sostanza prima che venga eseguita la mobilità 2019/2020, tutti i docenti che attualmente sono titolari di ambito e sono incaricati triennalmente in una data scuola, avranno la titolarità assegnata alla scuola di attuale incarico. Nel caso i docenti titolari di ambito non abbiano avuto incarico triennale per mancanza di cattedra in quell’ambito e negli ambiti della medesima provincia, saranno considerati titolari sulla provincia.
Titolarità solo su scuola per tutti i docenti
Una volta disposta, con atto propedeutico alla mobilità, la titolarità su scuola dei docenti titolari su ambito o la titolarità su provincia per i titolari di ambito senza incarico triennale, si procederà alla mobilità vera e propria. Le operazioni di mobilità si svolgeranno seguendo l’allegato 1 al CCNI mobilità 2019-2022 e le relative effettuazioni della fase I, della fase II e della fase III. Pe rogni suddetta fase si procederà secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale.
In tale ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il blocco della mobilità per i tre anni successivi.