La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili.
Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).
Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale.
Le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università, possono ottenere una licenza gratuita alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi ad uso esclusivamente didattico (sulla base della L. 2/12/1951 n. 1571 e art. 1 L. 28/12/1989 n. 421) Per ottenere una licenza gratuita occorre inoltrare, tramite i propri Uffici Scolastici Provinciali o direttamente da parte delle Università, apposita istanza alla Rai Radiotelevisione Italiana Casella postale 10 – 10121 Torino.
L’esenzione può avvenire in essere se lo scopo dell’utilizzo delle radio o televisioni ha scopo esclusivamente didattico.
Le scuole non statali sono soggette al pagamento di una tassa annuale.
Gli importi attualmente in vigore sono i seguenti:
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
C’è un canale dedicato alla formazione sulla televisione pubblica.
Rai Scuola, precedentemente chiamato Rai Edu 1 e prima ancora Rai Edu Lab, è un canale televisivo italiano tematico gratuito edito dalla Rai, curato da Rai Cultura e dedicato alla formazione scolastica e alla didattica. L’attuale nome del canale è in uso a partire dal 19 ottobre 2009.
Rai Scuola è destinato principalmente all’insegnamento di discipline scolastiche ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Le discipline scolastiche riguardano le scienze, la lingua inglese, ma anche l’educazione stradale. Il progetto principale è il D, un contenitore di programmi formativi della BBC e sitcom prodotte dalla RAI.
Rai Scuola è visibile gratuitamente al canale 146 del digitale terrestre.
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