Dopo che la nostra testata aveva sollevato il caso di interpretazioni diverse dell’OM 10 del 16 maggio 2020 sull’attribuzione del bonus integrativo fino a 5 punti per i candidati agli esami di Stato, arriva con sollecitutdine il chiarimento del Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione Marco Bruschi. Si tratta, per il Dott. Bruschi, di norma chiara e cristallina.
Ecco la norma sul bonus integrativo
Il DL 22/2010 svincola, eccezionalmente e per quest’anno, il bonus, sulla base di criteri. L’OM è ovviamente ricettiva. Articolo 15 dell’OM 10 del 16 maggio 2020, comma 8, specifica che in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17;
b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo
di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella
prova di esame pari almeno a trenta punti;
c) i criteri per l’attribuzione della lode.
Norma chiara, astratta e generale
Quindi il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, il dott. Marco Bruschi, spiega che la sottocommissione stabilisce i criteri, sulla base “del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta“. Ribadisce il Capo dipartimento che la disposizione è generale, astratta, chiara.