Dopo il primo fondamentale intervento della Corte di Giustizia UE del maggio 2022 che ha aperto la strada alla possibilità per i docenti precari di beneficiare della Carta elettronica istituita con la legge 107/2015, e la successiva conferma da parte della Corte di cassazione nell’ottobre 2023, che aveva puntualizzato, in prima battuta, la sussistenza del diritto a fruire della carta docente per i supplenti con contratti al 30 giugno ed al 31 agosto, rimaneva l’ultimo dubbio, non esplicitamente risolto dalla Cassazione, ovvero se anche i docenti destinatari di supplenze temporanee avessero o meno diritto a questo beneficio.
Nei mesi successivi al primo intervento della Cassazione, i giudici del lavoro di sono divisi tra chi ritiene che non possa essere riconosciuta la carta docente ai supplenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie e chi, invece, ritiene estensibile anche a questa categoria il beneficio economico.
Quindi, una nuova rimessione alla Corte di cassazione sembrava poter consentire di sciogliere anche questo dubbio.
Tuttavia, con decisione del 19 marzo, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato questa volta dal Tribunale di Novara con ordinanza del 16 gennaio scorso, ritenendo che già con la sentenza n. 29961 del 2023 la Cassazione avesse fornito sufficienti indicazioni per dirimere – in senso negativo – anche quest’ultimo dubbio.
In effetti, seppure in via incidentale, la sentenza dell’ottobre scorso in qualche modo faceva dubitare circa la possibilità di estendere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
La questione non si è però definitivamente chiusa.
Con ordinanza depositata oggi 16 aprile, il Tribunale di Lecce ha infatti nuovamente rimesso la questione alla Corte di Giustizia, chiedendo al Giudice europeo se il beneficio in questione possa essere esteso anche ai docenti destinatari di supplenze temporanee.
Dovendo decidere un ricorso proposto dall’avv. Mariaconcetta Milone nell’interesse di un docente che nel corso dell’a.s. 2021/2022 aveva lavorato in virtù di numerose supplenze brevi e che rivendicava il riconoscimento della Carta docente, rilevando che, alla luce degli indizi dati dalla Cassazione nella sentenza dello scorso ottobre, in linea teorica non sarebbe riconoscibile il beneficio in ragione di supplenze diverse da incarichi al 30 giugno o al 31 agosto, il Giudice del lavoro di Lecce ha rilevato che “il nesso con il sostegno alla didattica annuale appare eventuale e rimesso alla stessa volontà del docente, il che – per questo giudice – non rende fondata la correlazione con la didattica annuale”.
Inoltre, secondo il Tribunale di Lecce, “le esigenze sottese all’introduzione della carta docente sono finalità universali che appare discriminatorio escludano le supplenze (e i supplenti) sostanzialmente in ragione della durata degli incarichi”.
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