La legge quadro 104/992 e le successive modifiche occupandosi di disabili, hanno previsto delle agevolazioni oltre che per i soggetti diversamente abili, anche per chi se ne prende cura (caregiver); per loro, la norma ha previsto la possibilità di usufruire di permessi e congedi purché l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno in una qualunque struttura.
– Genitori naturali, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità.
– Coniugi, conviventi e unioni civili di disabili in situazioni di gravità
– Parenti o affini entro il secondo grado di disabili in situazioni di gravità, solo nei casi eccezionali quando il caregiver abbia compiuto i 65 anni, e/o non vi siano altri parenti o affini in grado di assistere il disabile.
– I tre giorni di permesso possono aggiungersi e quindi prolungare il congedo parentale.
– Per assistere il coniuge o i figli o parenti e affini disabili gravi oltre i 12 anni.
Oltre ai permessi di cui sopra, il caregiver ha diritto ad usufruire di un periodo di congedo straordinario per assistere il familiare per un massimo di 2 anni.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
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