C’è carenza di supplenti per il personale educativo in un po’ tutte le province d’Italia, anche del Centro Sud. Ciò è dovuto al fatto che l’ultimo concorso abilitante risale a più di 20 anni fa e che le graduatorie, sia di prima fascia che le altre, sono quasi esaurite. D’altronde in 20 anni ne passa si acqua sotto i ponti! Pertanto numerosi dirigenti scolastici con convitti annessi alle proprie scuole e rettori dei convitti nazionali, hanno difficoltà a reperire personale educativo per le supplenze ordinarie.
Per accedere al ruolo e alla professione del personale educativo ci sono due strade: una è quella di superare un concorso pubblico, strada ormai impraticabile visto che ultimo concorso risale al 2000, l’altra è accedere alle graduatorie per le supplenze avendo il titolo necessario. I titoli sono laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, indipendentemente dal nome del corso, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e tutte le lauree magistrali: scienze della formazione primaria di cinque anni nuovo ordinamento e quattro anni il vecchio ordinamento (il vecchio magistero a cui si accedeva col diploma magistrale), scienze pedagogiche, scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua… in questi ultimi casi ciò che conta è la sola classe, la L-19.
Il personale educativo è equiparato all’insegnante di classe elementare.
Considerato il vuoto normativo perché solo nel 2017 sono stati previsti i nuovi titoli per l’accesso alla professione, possono accedere alle graduatorie per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato solo gli iscritti nelle relative graduatorie delle istituzioni educative per il biennio 2009/11, oggi quasi tutte esaurite. Pertanto per le supplenze ordinarie molti dirigenti scolastici stanno utilizzando lo strumento della messa a disposizione analogamente a quanto avviene per l’insegnamento del sostegno, dove anche in assenza di titolo specifico si assegnano le supplenze agli insegnati in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso. Pertanto possono presentare domanda di messa a disposizione tutti coloro in possesso del titolo (diploma o laurea) idoneo per l’insegnamento nelle scuole elementari oltre a quello specifico di scienze dell’educazione. La specializzazione 3+2 in scienze dell’educazione, nelle intenzioni del legislatore, dovrà far accedere direttamente alle graduatorie di fatto oggi bloccate. Ma non è da escludere la possibilità futura di un corso abilitante per coloro che hanno maturato un certo numero di supplenze e sono fuori dalle graduatorie ad esaurimento.
Da non confondere la figura dell’educatore delle istituzioni scolastiche educative con quello delle scuole materne comunali, con i nidi, con quelli delle case famiglie e quelli dell’amministrazione penitenziaria. Gli educatori scolastici sono docenti-educatori e sono inquadrati nell’ambito dell’insegnamento scolastico.
Gianluca Parisi
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