La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4542 del 2 novembre 2022, ha confermato in via definitiva la condanna ad un bidello che si abbandonava spesso a ripetuti abbracci nei confronti delle alunne della scuola media inferiore dove prestava servizio.
In una scuola media si erano verificati numerosi episodi che avevano visto protagoniste –loro malgrado- alcune ragazze che avevano poi raccontato, prima alle insegnanti, poi al Pubblico Ministero, quanto era loro accaduto e quanto avevano appreso da altre compagne in relazione a fatti analoghi.
Il comportamento del bidello aveva provocato un profondo disagio alle ragazze, che non avevano gradito le sue effusioni, avendone percepito l’equivocità.
Il bidello si era difeso, sostenendo di non aver fatto niente di grave e che le accuse si riferivano per la maggior parte a fatti riferiti da altri e non subiti in prima persona.
Inoltre, che i fatti erano accaduti pubblicamente, senza alcun gesto di costrizione vera e propria e che le parti del corpo oggetto dei toccamenti non riguardavano “zone erogene”.
Secondo la difesa, i gesti del collaboratore scolastico erano espressione di un comportamento amichevole da sempre tenuto nei confronti delle scolaresche, comportamento forse improntato ad eccessiva confidenza, ma senza alcuna malizia.
La Corte- dopo aver osservato che in realtà si era trattato di abbracci prolungati, con le mani che si allungavano lungo il corpo delle ragazze o che si infilavano sotto le magliette, ha affermato che -a prescindere da tutto- ciò che conta per individuare la natura erotica è la modalità dei toccamenti, avvenuti durante il regolare andamento scolastico, in un contesto che non giustificava simili effusioni, effusioni in nessun modo provocate o ricambiate dalle alunne.
La Corte ha ricordato che – per giurisprudenza consolidata- rientra nella nozione di atto sessuale qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
La Corte ha così confermato in via definitiva la condanna del bidello a cinque anni e otto mesi di reclusione.
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